Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 155/34 del 22 giugno 2010 è pubblicata la Decisione 2010/345/UE della Commissione dell8 giugno 2010 recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda linclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
Con la presente Decisione, la Commissione europea sottolinea la necessità di adottare linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività di cattura, trasporto e stoccaggio geologico del CO2 allo scopo di includere tali attività nel sistema comunitario a partire dal 2013 ed, eventualmente, su base unilaterale anteriormente al 2013.
Di conseguenza è opportuno modificare la decisione 2007/589/CE della Commissione nel modo seguente:
larticolo 1 è sostituito dal seguente:
Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nellallegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, e dalle attività incluse ai sensi dellarticolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima, sono contenute negli allegati da I a XIV e da XVI a XVIII della presente decisione. Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo per le domande presentate a titolo dellarticolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE sono contenute nellallegato XV.
Di conseguenza è opportuno modificare la decisione 2007/589/CE della Commissione nel modo seguente:
larticolo 1 è sostituito dal seguente:
Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nellallegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, e dalle attività incluse ai sensi dellarticolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima, sono contenute negli allegati da I a XIV e da XVI a XVIII della presente decisione. Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo per le domande presentate a titolo dellarticolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE sono contenute nellallegato XV.
Le linee guida si basano sui principi di cui allallegato IV della direttiva in questione.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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