Ai fini della direttiva 2009/45/CE, le convenzioni internazionali pertinenti, inclusa la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974 e altri codici e risoluzioni internazionali, per le disposizioni e le norme di sicurezza per le navi da passeggeri, erano in vigore alla data di adozione di detta direttiva.
Successivamente allultima modifica sostanziale delle direttive della Commissione 98/18/CE e 2003/75/CE sono state apportate modifiche ai pertinenti strumenti internazionali, come convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni dellIMO (Organizzazione marittima internazionale).
Tenendo conto di tali nuovi strumenti internazionali nei pertinenti articoli e allegati, la direttiva 2009/45/CE è stata pertanto modificata con ladozione della presente direttiva, le cui misure sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza marittima istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 2009/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gli allegati da I a V della direttiva 2009/45/CE sono sostituiti dallallegato della presente direttiva.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi alla data di entrata in vigore della stessa. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
(LG-FF)