Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 162/1 del 29 giugno 2010 è pubblicata la Direttiva 2010/36/UE della Commissione del 1° giugno 2010 che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi di passeggeri.

La direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 ha codificato e refuso la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e le sue modifiche successive e sostanziali, nell’interesse di una maggiore chiarezza.

Ai fini della direttiva 2009/45/CE, le convenzioni internazionali pertinenti, inclusa la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) del 1974 e altri codici e risoluzioni internazionali, per le disposizioni e le norme di sicurezza per le navi da passeggeri, erano in vigore alla data di adozione di detta direttiva.

Successivamente all’ultima modifica sostanziale delle direttive della Commissione 98/18/CE e 2003/75/CE sono state apportate modifiche ai pertinenti strumenti internazionali, come convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni dell’IMO (Organizzazione marittima internazionale).

Tenendo conto di tali nuovi strumenti internazionali nei pertinenti articoli e allegati, la direttiva 2009/45/CE è stata pertanto modificata con l’adozione della presente direttiva, le cui misure sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza marittima istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 2009/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli allegati da I a V della direttiva 2009/45/CE sono sostituiti dall’allegato della presente direttiva.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi alla data di entrata in vigore della stessa. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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