Dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 155/34 del 22 giugno 2010 è pubblicata la Decisione 2010/345/UE della Commissione dell’8 giugno 2010 recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.

Con la presente Decisione, la Commissione europea sottolinea la necessità di adottare linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività di cattura, trasporto e stoccaggio geologico del CO2 allo scopo di includere tali attività nel sistema comunitario a partire dal 2013 ed, eventualmente, su base unilaterale anteriormente al 2013.
Di conseguenza è opportuno modificare la decisione 2007/589/CE della Commissione nel modo seguente:
“l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, e dalle attività incluse ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima, sono contenute negli allegati da I a XIV e da XVI a XVIII della presente decisione. Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo per le domande presentate a titolo dell’articolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE sono contenute nell’allegato XV.

Le linee guida si basano sui principi di cui all’allegato IV della direttiva in questione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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