Il Ministero del Lavoro precisa l’applicabilità della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui alla L. n. 223/1991, alle imprese cooperative sociali ex L. n. 381/1991
La risposta è data con l’interpello 22/12/2010 – n. 44/2010
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. e dellINPS, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre inquadrare le cooperative sociali nellambito del più ampio genus delle società cooperative di lavoro, aventi scopo mutualistico.
La cornice normativa che definisce, in via generale, la natura e la funzione delle cooperative di lavoro è dettata dallart 45 della Costituzione, dalle disposizioni del codice civile, agli artt. 2511-2545, modificati con D.Lgs. n. 6/2003, nonché, per quanto concerne la disciplina del rapporto di lavoro dei soci, dalla L. n.142/2001 modificata dalla L. n. 30/2003.
Ai sensi della legge da ultimo citata, tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due distinti rapporti giuridici, quello associativo e quello di lavoro, il quale può essere costituito in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
Si evidenzia, tuttavia, che ai fini dellapplicazione delle disposizioni afferenti la cassa integrazione guadagni straordinaria e la mobilità di cui alla L. n. 223/1991, risulta essenziale lesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la cooperativa.
Ciò premesso, ai fini della soluzione della problematica in esame, occorre tener conto delle diverse finalità perseguite dalle cooperative sociali di lavoro di cui alla L. n. 381/1991.
Ai sensi dellart 1 della suddetta legge, le stesse hanno per scopo il perseguimento dellinteresse generale della comunità alla promozione umana e allintegrazione sociale dei cittadini e si distinguono in cooperative di
– tipo a) per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi e di
– tipo b) per lo svolgimento di attività diverse finalizzate allinserimento di persone svantaggiate.
Inoltre, alle cooperative sociali si applicano in quanto compatibili le norme relative al settore in cui operano (art. 1 comma 2).
In relazione a quanto sopra ed in risposta al quesito avanzato, occorre precisare che la disciplina della CIGS, di cui alla L. n. 223/1991, si applica soltanto alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti negli ultimi sei mesi e che operano in particolari settori economici (imprese industriali, artigiane, appaltatrici di servizi mensa o ristorazione, commerciali, etc.).
Ne consegue che le cooperative sociali di tipo a), costituite per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, appartengono ad un settore non rientrante tra quelli sopra indicati e pertanto non sono ammesse alla fruizione dei benefici di cui alla CIGS.
Le cooperative di tipo b), invece, qualificandosi in base alla finalità perseguita, possono godere del trattamento integrativo straordinario, concesso per i soci lavoratori subordinati, nellipotesi in cui rientrino in uno dei particolari settori economici ammessi al beneficio e qualora sussista il requisito occupazionale richiesto dalla specifica normativa di riferimento.
Va comunque evidenziato che, per tali cooperative deve essere altresì accertato il perfezionamento della posizione contributiva e assicurativa, quale condizione necessaria ai fini dellaccesso al trattamento di integrazione salariale.
Si precisa, per completezza, che nellambito delle cooperative sociali di tipo b) non possano evidentemente beneficiare della disciplina della CIGS i soci volontari in quanto, svolgendo questi ultimi prestazioni a titolo volontario, non si riscontra il requisito del rapporto di lavoro subordinato.
(LP)