I dirigenti scolastici che non provvedono all’acquisizione del CPI non rischiano sanzioni penali.
Ma se non adempiono agli obblighi di legge restano assoggettati alla responsabilità civile e amministrativa.
Perché l’obbligo di acquisire il CPI sussiste comunque.
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L’Avvocatura ha spiegato che l’omessa acquisizione non assume rilievo penale perché la Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge n. 818/1994: la legge che rinviava al decreto 16.2.1982 per l’individuazione dei soggetti del reato.
Non essendo più in vigore la legge, i soggetti elencati nel decreto, se non ottemperano agli obblighi di acquisizione del Cpi non commettono reato.
Ma siccome il decreto è comunque in vigore, se non lo rispettano, vanno comunque incontro alle responsabilità civili e amministrative che l’inadempimento comporta.
L’Avvocatura ha chiarito inoltre che il certificato prevenzione incendi, più che attenere al concreto esercizio dell’attività scolastica, sembrerebbe connesso all’idoneità dell’immobile rispetto all’uso-scuola.
E quindi non è il dirigente scolastico che deve chiederlo, ma l’ente locale proprietario dell’immobile. Al dirigente scolastico spetta, invece, il mero obbligo di predisporre e poi trasferire la documentazione prevista dal decreto legislativo 81/08.
Pertanto, se il dirigente scolastico riscontra una deficienza nelle strutture adibite a scuola, compresa la mancanza della certificazione antincendio, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità se lo segnala tempestivamente all’ente locale proprietario.
Se invece i locali scolastici sono locati in quanto di proprietà di un privato, spetta al titolare l’obbligo di adeguare l’immobile che intende locare rispetto alla recente normativa antincendio. E dunque anche l’obbligo di munirlo dell’idonea certificazione richiesta dal decreto legislativo 139/06 e dal decreto del presidente della repubblica 577/1982.
Secondo l’avvocatura, inoltre, se il certificato prevenzione incendi manca del tutto, i dirigenti scolastici sono comunque esonerati da qualsiasi disponibilità. Non solo sul piano penale, ma anche sotto il profilo civile e amministrativo. Ciò perché, in ogni caso, la chiusura degli edifici scolastici è di stretta competenza del sindaco. L’esonero dalle responsabilità in capo al dirigente scolastico vale anche se nello stesso edificio ci sono più istituzioni scolastiche o plessi appartenenti a diverse istituzioni scolastiche. Anche se si tratta di scuole primarie e secondarie di II grado. In questo caso, infatti, saranno il comune e la provincia ad avere l’obbligo di chiedere il Cpi. Fermo restando che, se si tratta di immobili locati di proprietà di un privato, sarà comunque quest’ultimo a doversene fare carico. In ogni caso, eventuali dichiarazioni congiunte del dirigente scolastico e dell’ente locale proprietario non costituiscono esimenti dai relativi obblighi e responsabilità.
L’avvocatura, infine, ha raccomandato ai dirigenti scolastici di diffidare gli enti locali e i vigili del fuoco qualora il certificato prevenzione incendi dovesse mancare. La diffida va inviata in particolare al sindaco, che è l’unico competente a chiudere l’edificio scolastico. Ma se vi è un pericolo imminente il preside dovrà comunque disporre la sospensione dell’attività scolastica.
(Pa-Ro)