INAIL: Regolamento per il Fondo per le vittime dell’amianto

L’INAIL, con la Circolare n. 32/2011, comunica il regolamento per il Fondo per le vittime dell’ amianto, in cui indica chi ha il diritto alla prestazione del Fondo

L’INAIL, con la Circolare n. 32 del 5 maggio 2011, comunica il regolamento per il Fondo per le vittime dell’ amianto.

Hanno diritto alla prestazione del Fondo:

– i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall’ INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all’ amianto e alla fibra “liberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita ( pari o superiore all’ 11% in “ regime testo unico” e al 16% in “regime danno biologico”);

– i familiari dei lavoratori vittime dell’ amianto e della fibra “liberfrax”, individuati ai sensi dell’ articolo 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell’assicurato.

Il beneficio si configura come una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita, che ne costituisce il presupposto, ed è erogato d’ufficio dall’INAIL, previo trasferimento dei finanziamenti previsti a carico dello Stato e l’ incasso degli oneri previsti a carico delle imprese.

Per l’accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.

(Pa-Ro)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo