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Fatto
Con sentenza del 27/1 – 24/5/10 la Corte d’appello di Cagliari ha accolto l’impugnazione proposta dalla società G. s.r.l. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale che l’aveva condannata a risarcire al dipendente N.M. il danno, derivatogli dall’infortunio sul lavoro occorsogli il 9/1/97, nella misura di 164.607,00 e, per l’effetto, ha riformato la gravata decisione, assolvendo l’appellante dalle avverse domande e respingendo, nel contempo, l’appello incidentale svolto dal lavoratore.
La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione sulla scorta delle seguenti considerazioni:
– L’istruttoria aveva consentito di accertare che i sistemi già in dotazione alla macchina sulla quale si era verificato l’infortunio in esame non erano affatto inadeguati
– che non esistevano sistemi di sicurezza ancor più validi degli stessi
– che non era realistica la possibilità di individuare sistemi più evoluti
– che il macchinario era privo di anomalie
– che nessuna norma imponeva al datore di lavoro di intervenire sulla tipologia di cautele già realizzate dalla casa madre costruttrice del macchinario
– che non era stato dimostrato che la datrice di lavoro fosse venuta meno all’obbligo di sorveglianza
– che vi era stata una elusione cosciente ed assolutamente imprevedibile delle norme di sicurezza da parte del lavoratore infortunato di per sé già altamente specializzato.
Per cui, il comportamento di N. in occasione dell’infortunio:
– presentava caratteri di abnormità ed imprevedibilità tali da rappresentare la casa esclusiva dell’evento
– per cui non poteva essere addebitata all’appellante alcuna violazione delle norme sulla prevenzione dai rischi di infortunio.
Diritto
Il ricorso è fondato. (sintesi)
Secondo la Corte … emergono elementi che non consentono di condividere il risultato cui è pervenuta la Corte di merito:
– sia nel considerare come non dimostrata l’elusione dell’obbligo di sorveglianza da parte della datrice di lavoro
– sia nel ritenere come provata l’elusione cosciente ed assolutamente imprevedibile delle norme di sicurezza da parte del lavoratore infortunatosi.
……………
Pertanto, il ricorso va accolto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per le spese, alla Corte d’Appello di …
……………
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