il parere di Virginio Galimberti
Senza entrare nel merito dellaspetto certificativo, il chiarimento contenuto nella circolare riporta il problema nella giusta dimensione in accordo con le posizioni più volte espresse dal gruppo di lavoro Dispositivi di protezione delle vie respiratorie della Commissione Sicurezza UNI e le scelte fatte (OMS, WHO, NIOSH, Ministero Salute, ex ISPESL, ecc.). Quindi, dopo alcuni anni dallinizio di una strana vicenda che ha determinato una sorta di monopolio imposto da un organismo pubblico e che ha comportato esosi esborsi economici alle organizzazioni sanitarie nazionali costrette ad attuare le indicazioni emanate dal citato organismo (in particolare per quanto riguarda le gare per lacquisto di questo tipo di dispositivi), finalmente, anche a seguito di diverse e insistenti pressioni, si è riusciti a fornire un giusto chiarimento agli operatori del settore (RSPP) che, incaricati dal datore di lavoro in base alla legislazione vigente di stabilire lidoneità di questi DPI per i rischi per i quali devono essere utilizzati, prima si erano trovati letteralmente spiazzati.
La circolare in sintesi (testo completo al link).
A seguito di numerosi quesiti concernenti l’uso dei dispositivi di protezione individuale specificati in oggetto…si esprimono le valutazioni di seguito esposte.
Si fa riferimento alla pubblicazione di alcuni documenti ex ISPESL, ora INAIL, in cui viene suggerito l’uso di facciali filtranti dotati di “certificazione di Tipo emessa dall’Organismo Notificato che …. attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3. ai sensi della Direttiva 54/2000 CE” quali dispositivi in grado di garantire la necessaria efficacia contro i suddetti agenti, senza che siano menzionati anche i facciali filtranti dichiarati conformi alla norma europea armonizzata EN 149.
…..
Si ritiene utile precisare che la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale deve essere esclusivamente effettuata in conformità a quanto disposto dalla Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 475/92
. e che per questa certificazione possono essere utilizzate le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e riprese in quella italiana in quanto assicurano presunzione di conformità ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva europea.
Pertanto, ne deriva che solo i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di Tipo secondo la Direttiva 89/686/CEE possono essere liberamente commercializzati e che sarà compito del fabbricante dei dispositivi di protezione individuale dichiararne la conformità ai requisiti dall’Allegato II della direttiva succitata, dopo che sullo stesso è stato emesso da un Organismo Notificato un attestato di esame del Tipo conseguente a specifiche prove di laboratorio, fermo restando che l’utilizzo della norma europea armonizzata EN 149 assicura presunzione di conformità ai requisiti di cui allAllegato II citato anche per quanto riguarda la protezione da agenti biologici.
Si conclude che risultano idonei per la protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, che attesti la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella Direttiva 2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, basata sulla norma europea armonizzata EN 149.