INPS: Appalti, Responsabilità e Solidarietà – Circolare 106/2012

INPS: Solidarietà contributiva in materia di appalti – Circolare 106/2012

INPS: con la Circolare 106/2012 vengono fornite indicazioni operative volte ad uniformare i comportamenti sul territorio nella gestione delle obbligazioni nascenti da vincolo di solidarietà, sia per quanto riguarda la fase dell’accertamento ispettivo che quella del recupero del credito.

A decorrere dal 29/4/2012, per effetto dell’art. 2 comma 5 bis legge n.44/2012, di conversione del D.L. 16/2012:
in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario:
– delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
– dell’IVA scaturente dalle fatture
inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto
, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento
“.

Dall’analisi complessiva delle menzionate norme si evince quanto segue:

Il committente è chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, per l’intero importo della contribuzione previdenziale (nonché della retribuzione) dovuta, con esclusione, dalla data di entrata in vigore del D.L. 5/2012 (10-2-2012), delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto. Si richiama, in merito, la circolare n. 2/2012 (allegato 2) con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito primi chiarimenti.
Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto (ovvero, in presenza di subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del subappalto). Atteso il tenore della norma, sono tutelati tutti i lavoratori, ovvero non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ed es. collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto.

L’appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore:
ex art. 35 comma 28 (fino al 28/4/2012).

Il vincolo di solidarietà cui è assoggettato l’appaltatore fino a tale data, oltre ad essere senza limiti economici, non è soggetto a termini di decadenza, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione previsto ex lege per i contributi. Atteso il tenore della norma da ultimo citata, sono tutelati i lavoratori regolarmente iscritti al LUL o per i quali è stata effettuata la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav);

…………

Pertanto, a partire dal 29 aprile 2012, il regime complessivamente previsto per il committente obbligato in solido, come sopra descritto, va esteso anche all’appaltatore chiamato in solidarietà.

….. omissis …..

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