Inail, modalità di trasmissione e aggiornamento dei Registri di esposizione ad agenti cancerogeni mutageni e biologici

L’Inail ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e del “Registro di esposizione ad agenti biologici”, disponibile a partire dal 12 ottobre 2017. Con la circolare n. 43 del 12 ottobre 2017, l’Inail chiarisce le modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento di tali Registri.

La normativa degli anni novanta in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in primis il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) ha previsto flussi informativi riguardanti la protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con finalità di prevenzione e ricerca.

In particolare, sono stati istituiti il “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e il “Registro di esposizione ad agenti biologici” nei quali il datore di lavoro, per quei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, poiché la valutazione del rischio ha evidenziato l’esposizione ad agenti cancerogeni mutageni e biologici appartenenti al gruppo 3 o 4, deve riportare i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata. Il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155 ha definito i modelli da utilizzare per il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

L’Inail ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione” disponibile a partire dal 12 ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec.

L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti dell’Inail e dell’organo di vigilanza. Il Registro online, infatti, sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale Inail.

Analogamente, nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Inail e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.
I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo la predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.

Fonte: INAIL

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