Cassazione Penale: Nessun comportamento abnorme se un dipendente si avvale di mezzi di fortuna quando è privo di necessarie attrezzature

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 febbraio 2018, n. 4916 – Non è né imprevedibile nè eccezionale che un dipendente, privo delle necessarie attrezzature e dotazioni antinfortunistiche, si avvalga di mezzi di fortuna per assolvere agli impegni lavorativi

La Corte di Cassazione, in questa sentenza, ha ribadito che “la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento.
(La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n.16397)”.

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