Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2021, n. 22262 – Responsabilità del direttore tecnico di cantiere e procuratore con delega per il cedimento di una lastra di eternit in assenza di ancoraggio. Preposto negligente: obbligo di controllo e di sostituzione.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che «in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi». Il datore di lavoro deve anche controllare che «il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche».
Va anche aggiunto che «non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza l’imprenditore che, dopo l’avvenuta scelta della persona preposta al cantiere o incaricata dell’uso degli strumenti di lavoro, non controlla o – se privo di cognizioni tecniche – non fa controllare la rispondenza dei mezzi usati o delle attrezzature ai dettami delle norme antinfortunistiche. In tal caso, infatti, la presenza e la eventuale colpa del preposto non eliminano la responsabilità dell’imprenditore potendosi ritenere che l’infortunio non sarebbe occorso se il datore di lavoro avesse controllato e fatto controllare le attrezzature, le macchine e predisposto i mezzi idonei a dotarle dei requisiti di sicurezza mancanti, conferendo al preposto – come suo “alter ego” – non solo la generica delega a sorvegliare lo svolgimento del lavoro in cantiere ma anche dotandolo dei poteri di autonoma iniziativa – anche eventualmente di spesa o di modifica delle condizioni di lavoro, delle fasi e dei tempi del processo lavorativo – per l’adeguamento e l’uso, in condizioni di sicurezza, dei mezzi forniti».
La Corte di Cassazione ha anche ribadito che «ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo». É stato anche chiarito come «debbano ascriversi alle scelte gestionali di fondo la individuazione dei collaboratori quali il preposto alla sicurezza e il controllo sul suo operato».
Nel caso di specie, è stata decisiva la circostanza che il capo cantiere preposto alla sicurezza sul cantiere abbia omesso di espletare controlli e di sanzionare le omissioni «che si verificavano sotto i suoi occhi anche il giorno dell’incidente, accreditando per tale via, la illegittima accettazione di prassi in violazione di obblighi cogenti per la sicurezza», mentre il direttore tecnico di cantiere e procuratore con delega per la sicurezza sul lavoro «ometteva, nell’ambito dei suoi obblighi di controllo, di provvedere in tempo utile» a sostituire il preposto.
Fonte: Olympus.uniurb