Cassazione Penale: infortunio del lavoratore e responsabilità di datore di lavoro e RSPP

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2021, n. 22254 – Infortunio durante la pulizia dell’impianto di produzione di conglomerati bituminosi e responsabilità di datore di lavoro e RSPP.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che «in tema di infortuni sul lavoro, grava sul datore di lavoro una specifica posizione di garanzia in virtù della quale egli è tenuto ad evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica dei lavoratori intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative. Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro». Ne deriva che «il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli tanto che la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, nemmeno a fronte di eventuali responsabilità dei lavoratori».

Inoltre il datore di lavoro «è tenuto a redigere e a sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata».

La Suprema Corte ha anche ribadito che «il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore». Inoltre «in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia». Pertanto, «perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante».

Nel caso di specie «il datore di lavoro e il RSPP non avevano considerato nel DVR, ai fini della normativa antinfortunistica e di prevenzione, la fase lavorativa in questione, da sempre svolta in azienda, e ontologicamente distinta dalle altre. In conseguenza di ciò, i lavoratori addetti a tale fase, in primis l’infortunato, non erano stati formati e preparati con riguardo a questa specifica attività lavorativa».

Fonte: Olympus.uniurb

Vai al testo completo della sentenza…

Precedente

Prossimo