Cassazione Penale: individuazione della figura su cui gravano gli obblighi del datore di lavoro nelle società di capitali

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 giugno 2021, n. 21522 – Infortunio nell’isola di fusione durante il turno notturno. Individuazione della figura su cui gravano gli obblighi del datore di lavoro nelle società di capitali.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito che la questione inerente «all’individuazione della figura su cui gravano gli obblighi del datore di lavoro nelle società di capitali, deve essere risolta tenendo in considerazione la complessità dell’organizzazione». Perché se, in linea teorica, «rivestono la qualifica di datore di lavoro tutti i componenti del consiglio amministratore, che gestisce ed organizza l’attività di impresa», nondimeno, in concreto, «nelle realtà più articolate ed in aziende di rilevanti dimensioni, l’individuazione della figura del datore di lavoro può non coincidere con la mera assunzione formale della carica di consigliere, laddove all’interno dell’organo deliberativo siano individuati soggetti cui vengono specificamente assegnati gli obblighi prevenzionistici. Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia».

La Suprema Corte ha ricordato che ciò che identifica il datore di lavoro è «la titolarità del potere decisionale sull’impresa e del potere di spesa, cui corrisponde l’obbligo prevenzionistico derivante dallo stesso esercizio dell’impresa. E’ proprio l’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 81/2008 a stabilire il legame fra l’obbligo prevenzionistico ed il soggetto titolare della responsabilità decisionale, organizzativa e di spesa dell’impresa. Ed è la stessa disposizione che chiarisce come un simile rapporto derivi dal tipo di assetto organizzativo in cui il lavoratore presta la propria attività, modulando la figura di datore di lavoro non solo sulla titolarità dell’impresa e del rapporto di lavoro, ma sulla sua gestione attraverso l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa». Nell’ambito di complesse organizzazioni imprenditoriali in forma societaria «ciò legittima la distinzione fra ambiti gestori diversi derivanti dalla modulazione delle attribuzioni fra componenti del consiglio di amministrazione. L’estesa articolazione dell’organizzazione giustifica la ripartizione delle attribuzioni, in quanto funzionale al raggiungimento degli scopi dell’impresa. La forma può essere analoga a quella della delega di funzioni, ma anche implicita nell’incarico attribuito, consistente nel conferimento ad uno o più membri dell’organo deliberante di poteri esclusivi propri di quest’ultimo, senza che a ciò corrisponda ad una separazione tra il potere decisionale dell’imprenditore, nella sua forma societaria, e la sua gestione parcellizzata, convalidata dall’effettività del potere decisionale e di spesa conferito. Il limite dell’esonero degli altri componenti del consiglio di amministrazione è delineato dall’obbligo della vigilanza, cui l’organo deliberativo non può in alcun caso sottrarsi, in quanto organo che conferisce un potere proprio».

Inoltre, va evidenziato che «nell’eventualità di una ripartizione di funzioni nell’ambito del consiglio di amministrazione ex art. 2381 cod. civ. gli altri componenti rispondono anch’essi del fatto illecito allorché abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell’inidoneità del delegato, non siano intervenuti».

Fonte: Olympus.uniurb

Vai al testo completo della sentenza…

Precedente

Prossimo