Cassazione Penale, Sez. 4, 09 febbraio 2023, n. 5628 – Ribaltamento dell’escavatore mobile vetusto e privo di cinture di sicurezza.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato il rappresentante legale e datore di lavoro alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dall’art. 589 cod. pen., contestato come commesso in danno al lavoratore con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
All’imputato si addebita di avere violato le disposizioni antinfortunistiche di cui agli articoli 71, comma 2, lettera B e 87, comma 2, lettera C, del D.Lgs. 81/2008, oltre ad aver violato l’art. 2087 cod. civ., permettendo ai dipendenti di utilizzare un escavatore mobile inadeguato (per vetustà e mancanza di cinture di sicurezza) presso la cava ove avvenne il sinistro. Al momento dell’infortunio l’escavatore condotto dal lavoratore, a causa della conformazione del terreno, si ribaltava proiettando all’esterno l’escavatorista, il quale nell’occorso riportava gravi lesioni che, alcuni mesi dopo, ne cagionavano il decesso.
La Corte di merito, pur riconoscendo che il lavoratore si era comportato in modo negligente nella conduzione dell’escavatore (tenendo aperta la portiera della cabina, sollevando il braccio del macchinario, scendendo su un pendio scosceso anziché sull’apposita stradina ed omettendo di sbloccare l’asse dell’escavatore), ha ritenuto, in conformità a quanto argomentato dal Giudice di primo grado, che fosse stata decisiva la mancanza di una cintura di sicurezza all’interno dell’escavatore, di vecchia generazione (era un modello del 1996); ciò in quanto, ove il lavoratore avesse indossato la cintura, le conseguenze del ribaltamento sarebbero state certamente meno gravi, poiché la cintura allacciata non avrebbe permesso che il lavoratore venisse sbalzato all’esterno della cabina come invece avvenne.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Risultano particolarmente accurate le considerazioni analitiche formulate sia dalla Corte di merito che, ancor più, dal primo giudice nel ritenere che la condotta del lavoratore escavatorista fosse certamente imprudente e negligente, ma giammai abnorme; e che, dell’inadeguatezza dell’escavatore alle operazioni in fase di espletamento presso la cava fosse necessariamente nota all’imputato.
Come già fatto dai giudici di merito, va in primo luogo richiamato anche in questa sede il principio, affermato in particolare dalla sentenza n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp) e successivamente divenuto pacifico, in base al quale, in tema dì prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vds. ex multis anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 – dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 – dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247). Ed è evidente che, avviando i suoi dipendenti ad eseguire operazioni di scavo con un escavatore privo di cintura di sicurezza, in una cava caratterizzata da terreno accidentato e tale da cagionare un pericolo concreto di ribaltamento della macchina, il ricorrente era certamente consapevole del rischio cui esponeva i lavoratori: pertinente risulta allora, al riguardo, il richiamo del primo Giudice al principio, qui condiviso, secondo cui il datore di lavoro è responsabile delle lesioni patite dall’operaio, allorquando abbia consentito l’utilizzo di una macchina, la quale, pur astrattamente conforme alla normativa CE, per come assemblata ed in pratica utilizzata abbia esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (Sez. 4, Sentenza n. 49670 del 23/10/2014, Fagnani, Rv. 261175; Sez. 4, Sentenza n. 22819 del 23/04/2015, Baiguini, Rv. 263498).
Del pari è evidente, sotto il profilo dell’assenza di elementi di eccentricità della condotta del lavoratore rispetto all’area di rischio governata dal datore di lavoro, che l’impiego di un escavatore che, per l’epoca di costruzione, risultava privo della cintura di sicurezza per il manovratore (la cui presenza avrebbe pacificamente eliminato o grandemente attenuato le conseguenze lesive del ribaltamento) nell’ambito di operazioni di scavo all’interno della cava, comporta che il rischio introdotto dal lavoratore con il suo comportamento indubbiamente imprudente e negligente non potesse, tuttavia, dirsi eccentrico rispetto alle operazioni a lui affidate dal datore di lavoro e, dunque, al rischio che incombeva a quest’ultimo governare, a nulla rilevando che egli avesse scelto di percorrere un pendio ripido anziché la stradina che conduceva all’interno della cava. Risulta perciò chiaro che, nella specie, non vi fu interruzione del nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento occorso al suo dipendente.
Fonte: Olympus.uniurb