Agenzia delle entrate – La detrazione dei canoni di locazione.

L’Agenzia delle Entrate- Direzione centrale Normativa e Contenzioso- con la Risoluzione 200/E del 16 maggio 2008 avente per oggetto : IRPEF-Quesiti fiscali, risponde sulla detrazione per canoni di locazione- Art: 16 TUIR.

Detrazione per canoni di locazione senza eccezioni anche se il contratto non riporta gli estremi di legge o se è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge 431/1998 e automaticamente prorogato per gli anni successivi. Della stessa agevolazione può usufruire anche il contribuente titolare di un contratto di locazione che – benché stipulato dopo l’entrata in vigore della 431/1998 – non contiene riferimenti alla stessa legge o addirittura rimanda a norme precedenti. E’quanto stabilisce la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 200/E del 16 maggio scorso.
In particolare nel testo si affrontano quattro questioni: contratto stipulato prima della entrata in vigore della legge 431/1998, ai sensi della legge 392/1978 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; contratto stipulato prima dell’entrata in vigore della 431, ai sensi della legge 359/1992 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; contratto stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 431/1998, senza che si faccia riferimento alla stessa; contratto stipulato dopo l’entrata in vigore della 431, ma con riferimento a norme previdenti (legge 392/1978 o 359/1992). La possibilità do usufruire della detrazione è ammessa in tutti e quattro i casi.

(LG-FF)

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