Sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26-1-2009 è pubblicato il Decreto 10 dicembre 2008, n. 215 relativo al Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disc ialina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze duso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.
Il Decreto, emanato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce allart.1 che:
1. Allallegato II, sezione 6 acciai inossidabili del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 269, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci corrispondenti alle denominazioni degli acciai inossidabili secondo la norma europea EN 10088-1:
EN 1.4509 X2CrTiNb18
EN 1.4510 X3CrTi17
EN 1.4521 X2CrMoTi18-2
1. Allallegato II, sezione 6 acciai inossidabili del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 269, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci corrispondenti alle denominazioni degli acciai inossidabili secondo la norma europea EN 10088-1:
EN 1.4509 X2CrTiNb18
EN 1.4510 X3CrTi17
EN 1.4521 X2CrMoTi18-2
Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dellUnione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dellaccordo sullo spazio economico europeo, nonché in Turchia.
Approfondimenti