Lallegato I del citato regolamento(CE) del giugno 2008, viene modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa allimmissione in commercio dei prodotti fitosanitari, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa allimmissione sul mercato dei biocidi e del regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, lautorizzazione e la restrizione della sostanze chimiche (REACH), che istituisce un Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La modifica dellallegato I della direttiva 91/414/CEE si è resa necessaria in quanto alcune sostanze attive (butralin, diniconazolo-M, flurprimidol, nicotina e propacrolo) sono state oggetto di una decisione negativa e pertanto non possono essere utilizzate come pesticidi e quindi devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dellallegato I del regolamento(CE) n. 689/2008.
Liscrizione dellantrachinone e del dicofol come sostanze attive nellallegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e liscrizione dellantrachinone e del dicofol come sostanze attive nellallegato I, 1° o 1B della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche riportate nelle parti 1 e 2 dellallegato I del regolamento(CE) n. 689/2008.
Infine, anche liscrizione dellacido 2-naftilossiacetico, del proponile e del triclazolo come sostanze attive nellallegato I della direttiva 91/414/CEE àè stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere usate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dellallegato I del regolamento(CE) n. 689/2008.
Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito alliscrizione nellallegato I del in merito alliscrizione nellallegato I della direttiva 91/414/CEE, liscrizione nellelenco delle sostanze chimiche della parte 2 dellallegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 non deve essere effettuata fin o a quando non saranno prese le nuove decisioni sullo statuto di queste sostanze chimiche.
Alla quarta riunione dellottobre 2008, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere i composti di tribulstagno nellallegato III della suddetta convenzione e pertanto tali composti sono ora oggetto della procedura PIC prevista dalla convenzione e devono essere elencati separatamente nellelenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 e iscritti nellelenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 dellallegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
In considerazione di quanto sopra, è stato adottato il presente regolamento il quale stabilisce che lallegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato in conformità dellallegato del presente regolamento, che si dovrà applicare a decorrere dal 1° maggio 2010.
(LG-FF)