Aggiornato il regolamento(CE) su l’import-export delle sostanze chimiche pericolose.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 60/5 del 10 marzo 2010 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 196/2010 della Commissione del 9 marzo 2010 recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (la procedura PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con la decisione 2003/106/CE del Consiglio.

L’allegato I del citato regolamento(CE) del giugno 2008, viene modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi e del regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione della sostanze chimiche (REACH), che istituisce un ‘Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

La modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE si è resa necessaria in quanto alcune sostanze attive (butralin, diniconazolo-M, flurprimidol, nicotina e propacrolo) sono state oggetto di una decisione negativa e pertanto non possono essere utilizzate come pesticidi e quindi devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento(CE) n. 689/2008.

L’iscrizione dell’antrachinone e del dicofol come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione dell’antrachinone e del dicofol come sostanze attive nell’allegato I, 1° o 1B della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche riportate nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento(CE) n. 689/2008.

Infine, anche l’iscrizione dell’acido 2-naftilossiacetico, del proponile e del triclazolo come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE àè stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere usate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento(CE) n. 689/2008.

Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all’iscrizione nell’allegato I del in merito all’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, l’iscrizione nell’elenco delle sostanze chimiche della parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 non deve essere effettuata fin o a quando non saranno prese le nuove decisioni sullo statuto di queste sostanze chimiche.

Alla quarta riunione dell’ottobre 2008, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere i composti di tribulstagno nell’allegato III della suddetta convenzione e pertanto tali composti sono ora oggetto della procedura PIC prevista dalla convenzione e devono essere elencati separatamente nell’elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 e iscritti nell’elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

In considerazione di quanto sopra, è stato adottato il presente regolamento il quale stabilisce che l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento, che si dovrà applicare a decorrere dal 1° maggio 2010.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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