Infatti, nellambito di un caso di aiuti di Stato collegato la Commissione era venuta a conoscenza di una seconda proroga del regime tariffario speciale per lenergia elettrica applicato ad Alcoa.La proroga era stata concessa ai sensi dellarticolo 11, comma 11 del decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80/2005 Disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. I beneficiari erano Alcoa e le tre società subentrate alla società Terni.
La tariffa contestata è sovvenzionata mediante un pagamento in contanti da parte della Cassa conguaglio, che è un ente pubblico, a riduzione del prezzo fissato contrattualmente tra Alcoa e il suo fornitore di elettricità ENEL. Le risorse necessarie sono raccolte mediante un prelievo prefissate applicato alla generalità delle utenze elettriche mediante componente A4 della tariffa elettrica.
Concludendo, la Commissione ha espresso dubbi quanto alla possibilità di autorizzare la tariffa agevolata per Alcoa sia a titolo di aiuto regionale o su qualsiasi altro fondamento, che in ogni caso lItalia non aveva individuato.
La decisione di apertura del 2006 è stata impugnata da Alcoa dinanzi al Tribunale di primo grado. Il 25 marzo 2009 il Tribunale h emanato un sentenza che ha confermato la decisione di apertura, respingendo integralmente gli argomenti di Alcoa.
A puro titolo di conoscenza, si informa che lalluminio primario è un prodotto di base ed il suo prezzo di riferimento mondiale è fissato nella borsa metalli di Londra. I due smelter italiani di Fusina e Portovesme producono circa 200.000 ton. Secondo Alcoa questa produzione limitata non è in grado di incidere sui prezzi dellalluminio primario.
Lenergia elettrica è la principale voce di costo per la produzione dellalluminio primario. Secondo Alcoa gli smelter possono funzionare solo se sono stati conclusi accordi di fornitura a lungo termine con i produttori di energia elettrica.
La conclusione della presente Decisione è che:
La Commissione constata che lItalia ha dato illegittimamente esecuzione, in violazione allarticolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, alle disposizioni dellarticolo n1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 e dellarticolo 11, comma 11, del decreto legge 35/05, convertito in legge n. 80/2005, che stabilisce la proroga della tariffa agevolata per lenergia elettrica applicabile ad Alcoa. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un puro aiuto al funzionamento, non sia ammissibile ad alcuna delle deroghe al divieto generale di aiuti di Stato previste dal trattato CE e sia quindi incompatibile con il mercato comune. Pertanto tutti i pagamenti futuri devono essere cancellati, e laiuto già versato deve essere recuperato
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(LG-FF)