Aiuti di Stato per la chiusura di miniere di carbone non competitive.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 336/24 del 21 dicembre 2010 è pubblicata la Decisione 2010-787-UE del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive.

Il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all’industria carbonifera è scaduto il 31 dicembre 2010.

Il modesto contributo della produzione sovvenzionata di carbone al mix energetico complessivo non giustifica più il mantenimento di tali sovvenzioni al fine di assicurare la fornitura di energia all’Unione. Secondo il Consiglio dell’UE, la politica dell’Unione volta a promuovere le fonti energetiche rinnovabili e un’economia a basse emissioni di carbonio sostenibile e sicura non giustificano un sostegno temporalmente illimitato alle miniere di carbone non competitive. Le categorie di aiuti ammesse dal regolamento (CE) n. 1407/2002 non sono pertanto prorogate a tempo indeterminato.

Tuttavia, in mancanza di una regolamentazione settoriale in materia di aiuti di Stato, all’industria carbonifera si applica solamente la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato. In questo contesto, miniere di carbone no n competitive, che beneficiano attualmente di aiuti a norma del regolamento (CE) n. 1407/2002, potrebbero non essere più ammesse a beneficiare degli aiuti e vedersi costrette a chiudere.

Fatta salva la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno adottare misure per attenuare le conseguenze sociali e regionali della chiusura di queste miniere, ovverosia la sistematica riduzione delle attività nel contesto di un piano irrevocabile di chiusura e/o il finanziamento di oneri straordinari, soprattutto quelli residui.

La presente decisione segna, per il settore del carbone, la transizione dall’applicazione della regolamentazione settoriale in materia di aiuti di Stato all’applicazione di quella generale valida per tutti i settori.

Al fine di evitare discontinuità tra le misure previste nel regolamento(CE)n. 140°7/2002 e le misure previste nella presente decisione, è opportuna che quest’ultima si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo