Albo Gestori Ambientali: circolare relativa al’iscrizione dei consorzi di scopo nella categoria 9, classe A

Con la Circolare n. 54 del 26 gennaio 2016, il Comitato fornisce dei chiarimenti in ordine alla possibilità di iscrizione dei cosiddetti “consorzi di scopo” (costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti per la bonifica di siti e destinati ad essere estinti al termine del singolo appalto), nella categoria 9, classe A, in mancanza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica.

Circolare n. 54 del 26 gennaio 2016

E’ stato richiesto di sapere se i cosiddetti “consorzi di scopo”, costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti per la bonifica di siti e destinati ad essere estinti al termine del singolo appalto, possano iscriversi nella categoria 9, classe A, in mancanza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, come indicato nell’allegato alla delibera n. 1 del 30 Gennaio 2013.

In proposito il Comitato nazionale ha osservato che i consorzi di cui sopra non possano,
per definizione, aver svolto, in quanto tali, alcuna precedente attività di bonifica. Ha ritenuto tuttavia che il requisito in questione possa considerarsi sussistente qualora tutte le imprese consorziate siano già iscritte nella classe A della categoria 9.

Di conseguenza l’esenzione sussiste alle seguenti condizioni:
– tutti i soggetti consorziati debbono essere iscritti nella classe A della categoria 9 e debbono far parte del RTI cui è stato aggiudicato l’appalto;
– l’esistenza e la durata del consorzio debbono essere collegati esclusivamente ai lavori di bonifica oggetto dell’ appalto, sicché il consorzio, per esplicita clausola statutaria, deve essere estinto e cancellato dal Registro delle Imprese al termine dei lavori.

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