Albo Gestori Ambientali: circolare relativa alla formazione del responsabile tecnico

La Circolare n. 227 del 14 marzo 2016 chiarisce se a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 120/2014 sia possibile realizzare i realizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla delibera 3/1999, e s.m.i, e se l’attestato di partecipazione ai suddetti corsi di formazione sostituisce la verifica iniziale della preparazione del soggetto prevista dall’articolo 13, comma 1, del DM 120/2014.

Circolare n. 227 del 14 marzo 2016

E’ stato richiesto al Comitato nazionale di chiarire:
a) se, a seguito dell’entrata in vigore del DM 120/2014 (nuovo regolamento dell’Albo), sia possibile realizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici disciplinati dalla delibera n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modificazioni e integrazioni;
b) se l’attestato di partecipazione ai suddetti corsi di formazione sostituisce la verifica iniziale della preparazione del soggetto prevista dall’articolo 13, comma 1, del DM 120/2014.

Relativamente al quesito di cui alla lettera a) il Comitato nazionale ha rammentato che l’articolo 13, comma 1, del DM 120/2014, dispone che la formazione del responsabile tecnico, sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
Lo stesso articolo 13, al comma 2, affida al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.
Inoltre, l’articolo 26, comma 4, del DM 120/2014, prevede che, fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del DM medesimo.
Per quanto sopra, fino alla emanazione delle disposizioni del Comitato nazionale previste dal citato articolo 13, comma 2, del DM 120/2014 in materia di formazione del responsabile tecnico, restano valide le disposizioni della delibera n. 3 del 16 luglio 1999 e, pertanto, i corsi di formazione disciplinati dalla stessa possono continuare ad essere svolti.

In ordine al questo di cui alla lettera b), il Comitato nazionale ha precisato che il solo possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dalla delibera n. 3 del 16 luglio 1999 non esonera il soggetto interessato dall’obbligo di sostenere la verifica iniziale.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del DM 120/2014, è esonerato dalla verifica iniziale, ma non dall’aggiornamento quinquennale, il soggetto che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ricopre l’incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all’Albo.

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