Con la Circolare 11 aprile 2005, n. 58, l’INPS, avente per oggetto “Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto”, cerca di fare chiarezza in merito a questa sofferta questione.
Con la pubblicazione della Circolare 11 aprile 2005, n. 58, lINPS cerca di fare chiarezza in merito alla questione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti alle fibre di amianto che ha interessato ai vari livelli anche la Magistratura. Loggetto della Circolare si riferisce al Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dellart. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti allamianto.
Dopo varie interpretazioni, con questa Circolare lINPS sembra voglia fare ulteriore chiarezza dichiarando che i :
Benefici previdenziali per i lavoratori cha hanno svolto attività con esposizione allamianto entro il 2 ottobre 2003. Ambito di applicazione dellarticolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271: lavoratori esposti allamianto per periodi lavorativi soggetti allassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dallINAIL. Ambito di applicazione dellart. 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269: lavoratori esposti allamianto per periodi lavorativi non soggetti allassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dallINAIL. Termine di presentazione allINAIL della domanda di certificazione dellesposizione allamianto, sia per i lavoratori destinatari della nuova disciplina, sia per i lavoratori destinatari della disciplina previdente: 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indicato in oggetto (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004).
Nella Circolare INPS si legge che con la circolare n. 195 del 18 dicembre 2003 sono state illustrate le novità introdotte dal citato articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e con circolare n. 54 del 19 marzo 2004 sono state fornite le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui allart. 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003. Si premette che la maturazione del diritto al beneficio avviene per la sussistenza della condizione dellesposizione allamianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per la durata indicata dalle disposizioni normative, con lavvertenza che linteressato, qualora non presenti domanda di certificazione allINAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto, decade dal diritto medesimo.
Con lemanazione del Decreto ministeriale 27 ottobre 2004 ma anche dopo una serie di interventi della Magistratura che allarga il riconoscimento a taluni settori e mansioni, lart. 1, comma 1, stabilisce che i lavoratori che, alla data del 2 ottobre, sono stati esposti allamianto per periodi lavorativi non soggetti allassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti dallesposizione allamianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal citato decreto. Inoltre, per i lavoratori di cui allart. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizioni allamianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, lintero periodo di esposizione allamianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dellimporto della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25. LINPS ricorda che i lavoratori destinatari della nuova disciplina devono presentare la domanda di certificazione dellesposizione allamianto alla competente sede INAIL entro 180 giorni dallentrata in vigore del dm, cioè entro il 15 giugno 2005.
Dopo varie interpretazioni, con questa Circolare lINPS sembra voglia fare ulteriore chiarezza dichiarando che i :
Benefici previdenziali per i lavoratori cha hanno svolto attività con esposizione allamianto entro il 2 ottobre 2003. Ambito di applicazione dellarticolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271: lavoratori esposti allamianto per periodi lavorativi soggetti allassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dallINAIL. Ambito di applicazione dellart. 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269: lavoratori esposti allamianto per periodi lavorativi non soggetti allassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dallINAIL. Termine di presentazione allINAIL della domanda di certificazione dellesposizione allamianto, sia per i lavoratori destinatari della nuova disciplina, sia per i lavoratori destinatari della disciplina previdente: 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indicato in oggetto (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004).
Nella Circolare INPS si legge che con la circolare n. 195 del 18 dicembre 2003 sono state illustrate le novità introdotte dal citato articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e con circolare n. 54 del 19 marzo 2004 sono state fornite le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui allart. 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003. Si premette che la maturazione del diritto al beneficio avviene per la sussistenza della condizione dellesposizione allamianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per la durata indicata dalle disposizioni normative, con lavvertenza che linteressato, qualora non presenti domanda di certificazione allINAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto, decade dal diritto medesimo.
Con lemanazione del Decreto ministeriale 27 ottobre 2004 ma anche dopo una serie di interventi della Magistratura che allarga il riconoscimento a taluni settori e mansioni, lart. 1, comma 1, stabilisce che i lavoratori che, alla data del 2 ottobre, sono stati esposti allamianto per periodi lavorativi non soggetti allassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti dallesposizione allamianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal citato decreto. Inoltre, per i lavoratori di cui allart. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizioni allamianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, lintero periodo di esposizione allamianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dellimporto della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25. LINPS ricorda che i lavoratori destinatari della nuova disciplina devono presentare la domanda di certificazione dellesposizione allamianto alla competente sede INAIL entro 180 giorni dallentrata in vigore del dm, cioè entro il 15 giugno 2005.
Approfondimenti