Amianto:chiarimenti INPS sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti

Con la Circolare 11 aprile 2005, n. 58, l’INPS, avente per oggetto “Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto”, cerca di fare chiarezza in merito a questa sofferta questione.

Con la pubblicazione della Circolare 11 aprile 2005, n. 58, l’INPS cerca di fare chiarezza in merito alla questione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti alle fibre di amianto che ha interessato ai vari livelli anche la Magistratura. L’oggetto della Circolare si riferisce al Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell’art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
Dopo varie interpretazioni, con questa Circolare l’INPS sembra voglia fare ulteriore chiarezza dichiarando che i :
“Benefici previdenziali per i lavoratori cha hanno svolto attività con esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003. Ambito di applicazione dell’articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271: lavoratori esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL. Ambito di applicazione dell’art. 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269: lavoratori esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL. Termine di presentazione all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto, sia per i lavoratori destinatari della nuova disciplina, sia per i lavoratori destinatari della disciplina previdente: 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indicato in oggetto (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004)”.
Nella Circolare INPS si legge che “con la circolare n. 195 del 18 dicembre 2003 sono state illustrate le novità introdotte dal citato articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e con circolare n. 54 del 19 marzo 2004 sono state fornite le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui all’art. 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003. Si premette che la maturazione del diritto al beneficio avviene per la sussistenza della condizione dell’esposizione all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per la durata indicata dalle disposizioni normative, con l’avvertenza che l’interessato, qualora non presenti domanda di certificazione all’INAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto, decade dal diritto medesimo”.
Con l’emanazione del Decreto ministeriale 27 ottobre 2004 – ma anche dopo una serie di interventi della Magistratura – che “allarga” il riconoscimento a taluni settori e mansioni, l’art. 1, comma 1, stabilisce che “ i lavoratori che, alla data del 2 ottobre, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal citato decreto”. Inoltre, “per i lavoratori di cui all’art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizioni all’amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di esposizione all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25”. L’INPS ricorda che i lavoratori destinatari della nuova disciplina devono presentare la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto alla competente sede INAIL entro 180 giorni dall’entrata in vigore del dm, cioè entro il 15 giugno 2005.

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