Ammortizzatori sociali e formazione professionale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 il Decreto-Legge 24 novembre 2003, n. 328

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l’ interruzione di processi di risanamento o reindustrializzazione in corso, in situazioni di gravi crisi aziendali , ovvero di aree territoriali o settori produttivi , nonché di disincentivare il ricorso agli ammortizzatori sociali in quelle situazioni in cui può essere ottenuto il reimpiego dei lavoratori, utilizzando processi di qualificazione professionale e ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di attivare la riqualificazione strutturale del sistema della formazione professionale, anche al fine di favorire la realizzazione dei processi sopra descritti, è stato emanato il Decreto-Legge 24 novembre 2003, n.328, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, recante disposizioni in materia di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali e di interventi di sostegno al reddito. Come recita il comma 1, dell’ art. 1 del D.L. ” In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di 310 milioni di euro, di cui 75 per l’ anno 2003 e 235 per l’ anno 2004, a carico del Fondo per l’ occupazione di cui all’ art. 1 comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 309 giugno 2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 20%. Tale riduzione non viene applicata nei casi di prima proroga o di nuova concessione.

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