La sentenza n. 200301778 del 6 marzo 2003 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
” Violazione e falsa applicazione della legge 6 luglio 2002, n. 137, dell’ articolo 28 della legge 28 dicembre, n. 448. Violazione della legge 23 agosto 1998, n. 400. Eccesso di potere per falsità dei presupposti ed illogicità manifesta.Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto e contradditorietà motivazionale, comportamento illogico e contradditorio. Violazione del D. Lgs. N. 19/1999. Violazione dei principi del commissariamento degli enti pubblici. Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di motivazione. Violazione del decreto legislativo n. 419/99.Violazione della legge n. 241/90 ( art. 7 e ss.) “. Queste le motivazioni del ricorso del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Prof. Lucio Bianco, contro il commissariamento dell’ ente, decretato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 e accolte dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che, con sentenza n. 200301778 del 6 marzo 2003 , ha definitivamente annullato il commissariamento. Il commissariamento del CNR era stato motivato con l’ avvio dell’ iter dei tre decreti di riforma degli enti pubblici di ricerca, proposti dal ministro Letizia Moratti nella riunione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso.Nella stessa riunione veniva deciso dal Governo, sempre su proposta della Moratti, di affidare la guida del più grande ente pubblico italiano di ricerca ad un commissario straordinario, il rettore della LUISS, Adriano De Maio.Secondo il ministro, all’ origine del provvedimento di commissariamento vi sarebbe stata l’ opposizione del Prof. Bianco alla riforma. Da sottolineare che il provvedimento di riforma degli enti pubblici varato dal Governo è stato fortemente criticato dalla comunità scientifica italiana ed in particolare dal Comitato dei direttori dell’ ente di ricerca e dal Comitato di consulenza scientifica i quali, oltre a denunciare i forti tagli finanziari operati dal Governo nei confronti dell’ ente, lamentano nel decreto legislativo di riordino del CNR, una impostazione che si discosta dal criterio fondamentale dell’ autonomia dell’ ente stesso.E’ apparso subito evidente che la scelta del commissariamento, come risulta dalle tesi del ricorso, presentato il 4 febbraio dal Presidente del CNR, Lucio Bianco, è ” stato un atto politico, illegittimo dal punto di vista tecnico e legale”.Secondo il TAR del Lazio, le ragioni addotte per giustificare lo scioglimento anticipato degli organi del CNR sono ” prive di legittimità se riferibile alla mera volontà politica di dare anticipata applicazione a previsioni di legge non ancora vigenti” anche perché ” non è stato dimostrato che tali organi abbiano ostacolato il raggiungimento degli obiettivi”. Da notare che già il 4 febbraio, dopo il ricorso del Presidente Bianco, il Presidente del TAR sospese l’ esecutività del decreto di commissariamento e il 20 febbraio i giudici del TAR hanno accolto il ricorso e annullato il commissariamento, definendolo ingiustificato ” con riforme ancora in fieri”. Il 6 marzo 2003 le conclusioni definitive del Tribunale che hanno annullato il commissariamento e la legittima riappropriazione della Presidenza da parte del Prof. Bianco al quale spetta ora, insieme ai vertici dell’ ente di ricerca, presentare specifiche proposte di modifica al testo dei decreti di riforma.
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