Applicazione del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 6/7 dell’11 gennaio 2011 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 16/2011 della Commissione del 10 gennaio 2011 recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi.

Il regolamento(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo istituisce un sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF), gestito dalla Commissione europea e a cui partecipano gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, allo scopo di dare alle autorità di controllo uno strumento efficace di notificazione dei rischi per la salute umana dovuti ad alimenti o mangimi.

Secondo l’articolo 51 del citato regolamento, la Commissione adotta le misure di applicazione dell’articolo 50 del regolamento stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni e le procedure specifiche relative alla trasmissione delle notifiche e delle informazioni supplementari.

Gli Stati membri sono i primi responsabili dell’applicazione della legislazione UE. Essi eseguono i controlli ufficiali secondo le regole contenute nel regolamento(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.Il RASFF sostienile azioni degli Stati membri consentendo lo scambio rapido di informazioni sui rischi dovuti ad alimenti o mangimi e sulle misure da adottare per farvi fronte.

Per garantire il funzionamento efficace del RASFF è opportuno definire le prescrizioni relative alla procedura di trasmissione dei diversi tipi di notifiche. Le notifiche di allarme vanno trasmesse e gestite in via prioritaria. Le notifiche di respingimento alla frontiera sono particolarmente importanti per i controlli eseguiti ai posti d’ispezione frontalieri e ai punti designati di entrata lungo i confini dello Spazio economico europeo (SEE). Modelli e dizionari di dati migliorano la leggibilità e la comprensione delle notifiche. Per alcune notifiche, una segnalazione posta accanto ai membri della rete attira la loro attenzione su particolari notifiche e ne garantisce la gestione rapida.

Sempre a norma del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione, gli Stati membri e l’EFSA hanno designato dei punti di contatto che rappresentano i membri della rete affinché la comunicazione sia corretta e rapida. A norma dell’articolo 50 di tale regolamento e al fine di evitare possibili errori nella trasmissione delle notifiche è opportuno che esista un solo punto di contatto designato per ciascun membro della rete. Tale punto di contatto agevola la trasmissione rapida delle notifiche ad un’autorità competente in un paese membro.

Al fine di garantire il funzionamento corretto ed efficace della rete tra i suoi membri, è opportuno stabilire regole comuni relative ai compiti dei punti di contatto. E’altresì opportuno definire disposizioni relative al ruolo di coordinamento della Commissione, compresa la verifica delle notifiche.
Il presente regolamento è stato oggetto di dibattito con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e le misure in esso previste sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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