Approvato il Codice dell’amministrazione digitale

Nel S.O. n. 93 della Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativo ai principi generali del Codice dell’amministrazione digitale.

Sulla proposta del Ministro del l’innovazione e la tecnologia, di concerto con il Ministero per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze , con il Ministro della Giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle Comunicazioni, è stato emanato il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativo al Codice dell’amministrazione digitale, pubblicato nel S.O. n. 93 della Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
I principi generali , relativi alle definizioni, finalità e ambito di applicazione sono descritti al Capo I del decreto legislativo stesso, dove ai fini del Codice vengono definite le voci relative a : allineamento dei dati, autenticazione interfacciale, carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi, certificati elettronici, certificato qualificato, certificatore, chiave privata, chiave pubblica, dato e conoscibilità limitata, dato delle pubbliche amministrazioni, dato pubblico, disponibilità, documento informatico, firma elettronica, firma elettronica qualificata, firma digitale, fruibilità di un dato, gestione informatica dei documenti, originali non unici, pubbliche amministrazioni centrali, titolare, validazione temporale.
Per quanto riguarda le finalità e l’ambito di applicazione, l’art. 2 del Decreto legislativo recita che lo Stato , le Regioni e le autonomie locali “assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazione di cui all’art. 1 , comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all’art. 117 della Costituzione.

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