Attrezzature a pressione trasportabili

Entro il 1° gennaio 2003 entreranno in vigore le modifiche apportate dalla direttiva 2002/50/CE del 6 giugno 2002

Quasi in concomitanza con la definitiva entrata in vigore ( 30 maggio 2002) su tutto il territorio dell’ Unione Europea della direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997, meglio conosciuta come direttiva PED ( Pressure Equipment Directive ), con la quale viene raggiunto l’ obiettivo di garantire un livello uniforme di sicurezza per un’ ampia gamma di prodotti – assai eterogenei fra loro ( dalla pentola a pressione alla bombola del sub )- che hanno come minimo comune denominatore il fatto di essere sottoposti a pressione e di presentare quindi rischi di una certa importanza per l’ utilizzatore, sulla G.U.C.E. L 149/28 del 7 giugno 2002 è pubblicata la Direttiva 2002/50/CE della Commissione del 6 giugno 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili che entrerà in vigore entro il 1° gennaio 2003. La direttiva 1999/36/CE entrata a far parte del diritto degli Stati membri della Comunità nel luglio 2001 in materia di attrezzature a pressione trasportabili è stata modificata con direttiva 2001/2/CE del 4 gennaio 2001. La disciplina – come noto – prevede criteri e procedure comuni per l’ omologazione delle attrezzature a pressione trasportabili, come contenitori e cisterne per il trasporto di gas e di talune sostanze pericolose, come prodotti chimici. La modifica effettuata con la direttiva 2001/2/CE riguarda le procedure per la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ( Allegato V della dir.1999/36), per tener conto della nuova versione dell’ Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada ( ADR ) e del Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia ( RID), in vigore dal 1° luglio 2001. L’ Allegato V della direttiva 1999/36 del 29 aprile 1999 contiene i moduli da seguire per la valutazione della conformità dei recipienti e delle cisterne di nuova fabbricazione. Dal momento che tali disposizioni non sono più conformi alla nuova versione dell’ ADR e del RID con la direttiva 2001/2 è stato provveduto a sostituire il citato allegato. Con la direttiva 2002/50/CE del 6 giugno 2002 viene modificato invece l’ Allegato IV della direttiva 1999/36/CE la cui versione è la seguente: ” All’ Allegato IV, parte I, nel modulo D, prima frase, punto 3.1, secondo paragrafo, i termini ” un attestato di esame “CE del tipo “, sono sostituiti con i termini ” un attestato di esame ” CE del tipo” o un attestato di esame “CE del progetto”. Per completezza di informazione in materia di ” attrezzature a pressione trasportabili” riportiamo nel link anche il testo della direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, pubblicata sulla G.U.C.E. L 138/20 del 1 giugno 1999.

Fonte: Eur-Lex

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