Disposizioni in materia di occupazione e previdenza

Sono contenute nel Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108

Con l ‘ emanazione del Decreto- legge 11 giugno 2002, n. 108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’ 11 giugno 2002, recante ” Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza”, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha ritenuto ” la straordinaria necessità ed urgenza di adottare tempestivi interventi al fine di contrastare i negativi effetti occupazionali derivanti da situazioni di grave crisi aziendale, nonché di assicurare adeguata tutela previdenziale, a seguito dell’ entrata in vigore dell’ Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera”. Per questi lavoratori, dipendenti da aziende già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata della stessa indennità, è prorogata per un massimo di trentasei mesi. Anche per i lavoratori tessili, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all’ Obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 2081/93 che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale , la durata dell’ indennità è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità. La misura dell’ indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è comunque ridotta del venti per cento. Il provvedimento interessa anche lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata e per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dipendenti da aziende con ,meno di 15 dipendenti. Per i lavoratori rientrati definitivamente in Italia dalla Svizzera che potranno beneficiare della pensione, l’ importo della pensione stessa sarà calcolato tenendo conto dell’ anzianità contributiva maturata in Svizzera.

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