Il provvedimento presidenziale si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia allinterno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad unaltro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
Fatte salve le norme generali relative allaccesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che sia no rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
(LG-FF)