Carta d’identità elettronica: piani di sicurezza per le postazioni di emissione

Nel S.O. n. 155 della Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2005 è pubblicato il Decreto 2 agosto 2005 del Ministro dell’Interno recante “Regole tecniche e di sicurezza per la redazione dei piani di sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE, in attuazione del comma 2 dell’articolo 7-vicies ter della legge 31 marzo 2005,n.43.”

Il comma 2, dell’art. 7 vicies ter della legge 31 marzo 2005,n. 43 stabilisce che i comuni che non vi abbiano ottemperato provvedano entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) presso il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissioni secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’Interno.
Il Decreto 2 agosto 2005 del Ministro dell’Interno, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 i comuni dovranno rilasciare ai cittadini, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) in attuazione dell’art.7 della precedente citata legge.
A tal fine le amministrazioni dovranno predisporre entro il 31 ottobre 2005 necessari collegamenti in precedenza citati, richiamandosi al decreto 2 agosto 2005 con il quale il Ministero dell’Interno detta le regole tecniche e di sicurezza per la redazione dei piani di sicurezza, individuando le singole responsabilità, in relazione all’attuazione dei processi di emissione delle carte e di gestione delle informazioni anagrafiche all’interno degli uffici comunali, e definendo altresì gli standard minimi per la sicurezza, nonché le modalità di attivazione del collegamento all’INA e la procedura per l’attivazione delle postazioni di emissione CIE.

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