Cassa integrazione salariale ordinaria al settore dell’edilizia: nuove modalità di calcolo.

Con la Circolare n. 116 del 20 novembre 2009 avente per oggetto “Modalità di calcolo della cassa integrazione salariale ordinaria al settore dell’edilizia e affini”, l’INPS indica il nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni nel settore dell’edilizia e affini.

Con riferimento alla nuova modalità di calcolo dei limiti temporali di cui all’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, definita dalla circolare del 20 aprile 2009, viene precisato che le disposizioni si intendono applicabili anche alle integrazioni salariali per il settore edile e affini.

Pertanto, il termine (tre o 12 mesi) può essere computato non più avendo riguardo a un’intera settimana di calendario, ma con un riferimento alle singole giornate di sospensione del lavoro. In questo modo, dunque, si considera usufruita una settimana di cassa integrazione guadagni una volta che siano stati raggiunti sei giorni di sospensione, ovvero cinque giorni in caso di settimana corta. Quanto sopra limitatamente ai casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini da parte di enti appaltanti o committenti con conseguente “crisi aziendale” che comporta una contrazione del ciclo produttivo aziendale.

Il cambio del metodo di calcolo dei giorni, definito dall’INPS, nella precedente circolare n. 58 del 20.04.2009, ha riguardato il trattamento di integrazione salariale ordinario, per il quale l’articolo 6 della legge n. 164/1975 stabilisce che può essere corrisposta fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, salvo che in casi eccezionali nper i quali il periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Nella prassi ciò corrisponde a 13 settimane e i limiti riguardano ogni singola unità produttiva (cioè i singoli stabilimenti, reparti o settori autonomi) e non l’impresa nel suo complesso. Finora il calcolo di detti limiti (trimestrale o mensile) è avvenuto sulla base delle disposizioni del codice civile (articoli 2962 e 2963), cioè alla stregua del calendario comune.

Per saperne di più su questa circolare, si consiglia di leggere l’articolo di Gigi Leonardi, pubblicato a pagina 28 del quotidiano Italia Oggi di sabato 21 novembre 2009.

(LG-FF)

Fonte: INPS

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