Pertanto, il termine (tre o 12 mesi) può essere computato non più avendo riguardo a unintera settimana di calendario, ma con un riferimento alle singole giornate di sospensione del lavoro. In questo modo, dunque, si considera usufruita una settimana di cassa integrazione guadagni una volta che siano stati raggiunti sei giorni di sospensione, ovvero cinque giorni in caso di settimana corta. Quanto sopra limitatamente ai casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini da parte di enti appaltanti o committenti con conseguente crisi aziendale che comporta una contrazione del ciclo produttivo aziendale.
Il cambio del metodo di calcolo dei giorni, definito dallINPS, nella precedente circolare n. 58 del 20.04.2009, ha riguardato il trattamento di integrazione salariale ordinario, per il quale larticolo 6 della legge n. 164/1975 stabilisce che può essere corrisposta fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, salvo che in casi eccezionali nper i quali il periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Nella prassi ciò corrisponde a 13 settimane e i limiti riguardano ogni singola unità produttiva (cioè i singoli stabilimenti, reparti o settori autonomi) e non limpresa nel suo complesso. Finora il calcolo di detti limiti (trimestrale o mensile) è avvenuto sulla base delle disposizioni del codice civile (articoli 2962 e 2963), cioè alla stregua del calendario comune.
Per saperne di più su questa circolare, si consiglia di leggere larticolo di Gigi Leonardi, pubblicato a pagina 28 del quotidiano Italia Oggi di sabato 21 novembre 2009.
(LG-FF)