Linsorgenza di malattie potrebbe inoltre avere conseguenze negative per lambiente, non solo per i relativi problemi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda la biodiversità.
Le nuove tecnologie hanno esteso la possibilità dimpiego dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati ad un ampio numero di settori produttivi, in particolare per la produzione di energia. Tuttavia, lapplicazione di tali nuove tecnologie potrebbe implicare rischi sanitari che vanno parimenti ridotti al minimo.
Conseguentemente, è opportuno stabilire le norme sanitarie comunitarie concernenti la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, limmissione sul mercato, la distribuzione luso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in un quadro coerente e completo.
Il comitato direttivo scientifico, che è stato sostituito nel 2002 dallAutorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ha adottato una serie di pareri riguardanti, affermando, fra laltro, la necessità di mantenere i principi fondamentali del regolamento(CE) n. 1774/ 2002, in particolare quello secondo cui i sottoprodotti di origine animale derivati da animali dichiarati non idonei al consumo umano in seguito al controllo veterinario non dovrebbero entrare nella catena dei mangimi. Tuttavia tali sottoprodotti di origine animale possono essere recuperati e utilizzati nella fabbricazione nella fabbricazione di prodotti industriali o tecnici, nel rispetto di determinate condizioni sanitarie.
Comunque, le conclusioni della presidenza del Consiglio sulla relazione della Commissione del 21 dicembre 2005, adottate nel dicembre 2005, e le successive consultazioni svolte dalla Commissione europea hanno sottolineato che le norme stabilite dal regolamento(C E) n. 1774/2002 devono essere migliorate. I principali o obiettivi delle norme sui sottoprodotti di origine animale, segnatamente il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali e la tutela della sicurezza della sicurezza alimentare e dei mangimi, devono essere espressi più chiaramente.
Con ladozione del presente regolamento(CE) dovrebbero, pertanto, consentire di raggiungere tali obiettivi.
Infatti, le norme sui sottoprodotti di origine animale contenute nel presente regolamento devono applicarsi a prodotti che non possono essere destinati al consumo umano secondo la legislazione comunitaria, in particolare quando non rispettano la legislazione sulligiene alimentare o quando non possono essere immessi sul mercato sotto forma di alimenti perché sono a rischio in quanto nocivi per la salute e non idonei al consumo umano.
(LG-FF)