Norme sanitarie europee relative ai sottoprodotti di origine animale.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 300/1 del 14.11.2009 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento(CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

Nel “considerando” n. 1 del presente regolamento(CE) si legge che i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali. In passato, le crisi connesse all’insorgenza dell’afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell’uso improprio di determinati sottoprodotti di origine animale sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori. Inoltre, tali situazioni critiche possono avere un impatto avverso più ampio sulla società in senso globale, attraverso l’impatto da esse esercitato sulla situazione socioeconomica degli agricoltori e dei settori industriali interessati nonché sulla fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti di origine animale.

L’insorgenza di malattie potrebbe inoltre avere conseguenze negative per l’ambiente, non solo per i relativi problemi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda la biodiversità.
Le nuove tecnologie hanno esteso la possibilità d’impiego dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati ad un ampio numero di settori produttivi, in particolare per la produzione di energia. Tuttavia, l’applicazione di tali nuove tecnologie potrebbe implicare rischi sanitari che vanno parimenti ridotti al minimo.
Conseguentemente, è opportuno stabilire le norme sanitarie comunitarie concernenti la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l’immissione sul mercato, la distribuzione l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in un quadro coerente e completo.

Il comitato direttivo scientifico, che è stato sostituito nel 2002 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ha adottato una serie di pareri riguardanti, affermando, fra l’altro, la necessità di mantenere i principi fondamentali del regolamento(CE) n. 1774/ 2002, in particolare quello secondo cui i sottoprodotti di origine animale derivati da animali dichiarati non idonei al consumo umano in seguito al controllo veterinario non dovrebbero entrare nella catena dei mangimi. Tuttavia tali sottoprodotti di origine animale possono essere recuperati e utilizzati nella fabbricazione nella fabbricazione di prodotti industriali o tecnici, nel rispetto di determinate condizioni sanitarie.

Comunque, le conclusioni della presidenza del Consiglio sulla relazione della Commissione del 21 dicembre 2005, adottate nel dicembre 2005, e le successive consultazioni svolte dalla Commissione europea hanno sottolineato che le norme stabilite dal regolamento(C E) n. 1774/2002 devono essere migliorate. I principali o obiettivi delle norme sui sottoprodotti di origine animale, segnatamente il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali e la tutela della sicurezza della sicurezza alimentare e dei mangimi, devono essere espressi più chiaramente.
Con l’adozione del presente regolamento(CE) dovrebbero, pertanto, consentire di raggiungere tali obiettivi.

Infatti, le norme sui sottoprodotti di origine animale contenute nel presente regolamento devono applicarsi a prodotti che non possono essere destinati al consumo umano secondo la legislazione comunitaria, in particolare quando non rispettano la legislazione sull’igiene alimentare o quando non possono essere immessi sul mercato sotto forma di alimenti perché sono a rischio in quanto nocivi per la salute e non idonei al consumo umano.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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