Cassazione Penale, Sez. 3, 08 gennaio 2025, n. 536 – Fornitura o posa in opera di calcestruzzo: carente redazione del POS e omessa fornitura ai propri dipendenti di idonei servizi igienico-assistenziali.
Il Tribunale di Avellino ha condannato tre imputati, legali rappresentanti e datori di lavoro di società produttrici di calcestruzzi, alla pena di ammenda ritenendoli responsabili di due violazioni dell’art. 96 D.Lgs. 81/2008, consistite nella carente redazione del POS e nell’omessa fornitura ai propri dipendenti di idonei servizi igienico-assistenziali.
Avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione.
La sentenza è annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino, con riferimento tanto alla contravvenzione di cui all’art. 96, comma 1 lett. g) D.Lgs. 81/2008 (capi 1, 4 e 7) quanto a quella di cui all’art. 96, comma 1 lett. a) del medesimo decreto. Il Tribunale dovrà verificare se i dipendenti degli imputati abbiano, oltre ad aver scaricato il materiale oggetto della fornitura nel luogo indicato dalla ditta committente, compiuto attività riconducibile alla sua lavorazione e posa in opera nel cantiere di destinazione.
Il giudice di merito ha ritenuto che, in relazione all’individuazione del soggetto tenuto alla redazione del POS allorquando si verta in materia di fornitura di calcestruzzo, debba trovare applicazione la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante “La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” e nella nota prot. n. 2597 del 10/02/2016, emanata dalla DG per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell’interpretare le direttive ivi contenute, secondo cui la ditta fornitrice per essere esonerata dalla redazione del POS non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, non dovendo pertanto tenere e manovrare la benna, o il secchione, o il terminale in gomma della pompa e la canala di scarico, ha affermato che anche le attività di scarico del calcestruzzo costituiscono un’operazione ulteriore alla mera fornitura. Poiché nella specie i dipendenti delle società amministrate dagli odierni imputati non si erano limitati a portare il conglomerato cementizio nel cantiere, ma avevano manovrato la pompa di scarico direzionandone il getto nel punto indicato dalla ditta esecutrice, la suddetta condotta deve, secondo la sentenza impugnata, essere ricondotta alla posa in opera, esaurendosi l’attività di scarico, che invece esornerebbe la ditta fornitrice dagli obblighi relativi al piano di sicurezza, nel mero posizionamento della betoniera nel cantiere.
Tale interpretazione non può, tuttavia, essere condivisa perché, nell’equiparare ogni operazione di scarico del materiale nel cantiere, strettamente necessaria al perfezionamento della stessa consegna, alla posa in opera, si finisce con l’escludere alla radice la configurabilità della mera fornitura, la quale, non può esaurirsi nel mero trasporto della merce nel luogo di destinazione, contemplando anche la sua consegna al destinatario. Occorre tuttavia considerare nel caso di specie la particolare natura del materiale fornito stante la veloce solidificazione cui è soggetto il calcestruzzo, tale da richiedere un’altrettanta celere lavorazione nel momento in cui viene sversato, e che perciò necessita di appositi mezzi di trasporto, le cd. betoniere e le autobetonpompe, veicoli entrambi dotati di un dispositivo per miscelare il conglomerato mantenendolo liquido, laddove le seconde, a differenza delle autobetoniere, sono altresì munite di una pompa a braccio snodabile e terminale flessibile, azionabile tramite un pannello di comando posto sul mezzo, per scaricare il conglomerato fino all’altezza ed alla distanza richiesta dal committente, nel punto in cui verrà posto in opera, non consentendo la sua veloce solidificazione ulteriori spostamenti.
Affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell’attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato. In tale traiettoria si è mosso con una propria circolare interpretativa il Ministero del Lavoro che, partendo dalla preliminare distinzione tra le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa) da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell’autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale, ha chiarito che in tanto i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera in quanto “provvedano, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell’arte”, realizzandosi invece la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando “si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa a seconda della modalità di consegna” (cfr. la nota n. 1753 dell’11.8.2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, denominata “Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato”).
Pur essendo la suddetta circolare priva di qualsivoglia efficacia normativa, deve ritenersi, tuttavia, condivisibile la demarcazione con essa tracciata tra le attività di fornitura e quella di posa in opera, realizzandosi quest’ultima solo quando la ditta fornitrice e, per essa, i suoi dipendenti, si faccia carico sia delle operazioni di consegna del calcestruzzo che dell’esecuzione dei relativi getti, alla quale soltanto possono conseguire gli specifici obblighi previsti a presidio della sicurezza dei lavoratori che si trovino in tal modo ad operare nel cantiere destinatario della commessa, in forza del principio secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (ex multis Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850). Affinché ciò si realizzi è necessario che nella fuoriuscita del conglomerato dal mezzo di trasporto gli esecutori provvedano a manovrare la pompa di scarico direttamente dal suo terminale e dunque all’interno della stessa area del getto, partecipando, sia pure dietro le direttive loro impartite dalla ditta operante nel cantiere destinatario della fornitura, alla sua posa in opera.
L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale i dipendenti delle società di cui gli imputati sono i legali rappresentanti, hanno manovrato la pompa di scarico e direzionatone il getto attraverso la barra di comando presente sul mezzo nel punto indicato dai dipendenti della ditta esecutrice, non chiarisce se ed in quale modo i primi abbiano materialmente contribuito alla posa in opera del conglomerato. Occorreva, cioè, verificare se costoro avessero manovrato il terminale all’interno dell’area interessata dal getto stesso per direzionarlo nel punto indicatogli, oppure avessero soltanto azionato il braccio della pompa attraverso il pannello di comando in dotazione del mezzo di trasporto, rimanendo quindi al di fuori dell’area interessata dal getto, perché soltanto nel primo caso vi sarebbe la compartecipazione alla posa in opera.
Fonte: Olympus.uniurb