Cassazione Penale: incidente all’interno di uno scavo, mancanza delle armature di sostegno e responsabilità

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 febbraio 2022, n. 5859 – Operaio travolto da una massa di terra all’interno dello scavo. Mancanza delle armature di sostegno e responsabilità in caso di appalto di lavori.

La sentenza rileva lo stato di grave precarietà dell’opera, priva delle armature di sostegno previste dall’art. 119 d.lgs. 81/2008, imponeva al datore di lavoro di vietare l’accesso alla trincea sino alla messa in sicurezza.
L’art. 119 stabilisce che “Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno”.
Nel caso di specie, i giudici danno atto che era a disposizione, di entrambe le ditte coinvolte, una relazione geologica sulla natura del terreno, avente caratteristiche di instabilità, il che implicava l’ovvia conseguenza dell’obbligo di munire lo scavo di misure precauzionali adeguate.

Ora, secondo il ricorrente l’avere il lavoratore coscientemente trasgredito la consegna del datore di lavoro, introducendosi in una trincea realizzata da altri in precedenza, esonererebbe il datore di lavoro da ogni responsabilità, non avendo egli programmato per quella giornata operazioni che implicassero l’esposizione al pericolo di crollo.
Si tratta di un assunto che non può essere condiviso.
Infatti ammettendo anche che le attività previste fossero state solo quelle esterne, ciò non farebbe venir meno la responsabilità dell’imputato, posto che la semplice accessibilità del luogo da parte delle maestranze comporta il rischio di esporle ad eventuali crolli dovuti alla profondità dello scavo ed al difetto di consolidamento del terreno.

Non appare, peraltro, dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado che l’imputato abbia chiarito se, quando ed in quale modo egli intendesse provvedere all’adozione delle precauzioni stabilite dall’art. 119 e riprese dal POS aziendale, sicché il solo dato valutabile da parte dei giudici del merito resta l’assoluto inadempimento, senza che possa darsi rilievo ad ordini impartiti ai lavoratori di astenersi dall’avvicinarsi allo scavo, eventualmente in attesa della sua messa in sicurezza.

Fonte: Olympus.uniurb

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