Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2023, n. 17617 – Omessa valutazione del rischio di caduta accidentale dei lavoratori nella vasca di raccolta dell’acqua piovana.
La Corte di appello ha ribaltato l’esito assolutorio della pronuncia resa dal Tribunale del datore di lavoro per il reato di cui all’articolo 589, comma 2, c.p.
La vicenda attiene all’infortunio nel quale perse la vita il lavoratore, addetto alla custodia di animali e impiegato alle dipendenze dell’azienda agricola gestita dall’imputato, che scivolava all’interno di una vasca di raccolta di acqua, della profondità di circa 10 metri, nel tentativo recuperare una pecora trovando la morte per annegamento.
La Corte di appello ha reputato viziato il ragionamento seguito dal primo giudice, sottolinenando come la sentenza del Tribunale si fosse discostata da una corretta applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia di infortuni sul lavoro e da una corretta applicazione delle norme contestate. I giudici evidenziano in motivazione gravi violazioni della normativa antinfortunistica, sottolineando come l’imputato abbia omesso di somministrare al dipendente idonee informazioni circa la pericolosità del luogo e di provvedere alla messa in sicurezza dell’area. Si sottolinea la eccentricità delle considerazioni in ordine all’abnormità della condotta serbata dal lavoratore contenute nella sentenza di prime cure.
Avverso la pronuncia di condanna ha proposto ricorso per cassazione l’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze riguardanti l’esonero da responsabilità del datore di lavoro per abnormità del comportamento del lavoratore, mancanza del nesso di causalità tra le violazioni individuate in sentenza dalla Corte di merito e l’infortunio mortale occorso al lavoratore sono destituite di fondamento.
Benchè non si sia potuto accertare nei dettagli la dinamica dell’infortunio mortale (caduta accidentale o volontaria discesa nella vasca), la Corte di merito ha correttamente osservato come la causa del decesso del lavoratore sia riconducibile comunque a colpa del ricorrente, il quale non aveva previsto il rischio rappresentato dalla presenza del profondo invaso nell’area dell’azienda e non aveva previamente informato il lavoratore di tale pericolo.
Si legge in motivazione come la mancanza di informazioni circa i pericoli mortali collegati all’invaso sia stata determinante ai fini del verificarsi dell’evento.
I profili inerenti alla mancanza di previsione del rischio ed alla inadeguata formazione del lavoratore assumono carattere di centralità nella motivazione della sentenza impugnata, superando ogni rilevo difensivo in ordine al prospettato volontario comportamento serbato dalla vittima.
Lo sviluppo di tali premesse ha consentito ai giudici di merito di sostenere, in modo logico e coerente, la ricorrenza del necessario nesso di causalità tra la condotta omissiva del garante della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo, rapporto che deve ritenersi interrotto, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, cod. per., solo nel caso in cui sia dimostrata l’abnormità del comportamento del lavoratore, evenienza da escludersi nel presente caso.
L’assunto dei giudici di merito è corretto e conforme ai principi più volte affermati dalla Corte di legittimità.
è orientamento costante, in materia di infortuni sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l’evento, quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (così ex multis, Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Rv. 236721).
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente dei lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli. (così, ex multis Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015 Rv. 263497; Sez. 4, o. 38877 del 29/09/2005, Rv. 232421).
Fonte: Olympus.uniurb