Cassazione Penale, Sez. 4, 08 gennaio 2025, n. 561 – Operaio di uno stabilimento balneare – addetto dal datore di lavoro a svolgere mansioni agricole – stritolato dalla fresatrice meccanica priva del sistema di protezione.
La Corte di appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato, in qualità di datore di lavoro, in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni.
L’imputato è stato giudicato penalmente responsabile del decesso del proprio dipendente, inquadrato come operaio a tempo determinato parziale, presso lo stabilimento balneare ma di fatto adibito, in violazione delle prescrizioni contrattuali, anche a mansioni agricole presso un fondo sito nelle vicinanze. Il lavoratore nell’espletamento di tali ultime mansioni, implicanti l’uso di una fresatrice meccanica alla quale era stata disattivata il sistema di protezione che precludeva la discesa dal mezzo a motore acceso, era effettivamente disceso dallo stesso nel tentativo di rimuovere un groviglio di fili metallici, che impedivano il movimento della ruota laminata, venendo da questa agganciato e finendo stritolato nell’ingranaggio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Il ricorso presentato è inammissibile.
I giudici di merito, con pronunzie dello stesso segno, hanno confutato con argomentazione coerente ed esaustiva la fondatezza della prospettazione indicata, evidenziando che gli elementi acquisiti portavano univocamente a concludere che:
a) il lavoratore deceduto, in spregio a quanto stabilito dal contratto di lavoro che lo inquadrava come operaio stagionale, a tempo parziale, di IV livello, presso uno stabilimento balneare, svolgeva anche lavori agricoli per conto del datore cii lavoro su un fondo nella disponibilità dello stesso, senza aver ricevuto, all’uopo, alcuna specifica formazione (si valorizzava a tal fine, nella pronunzia di primo grado a cui rimanda quella impugnata, la variazione del tipo di rapporto assicurativo disposta d’ufficio dall’INAIL);
b) lo stesso lavoratore, per svolgere l’attività agricola, utilizzava, nella piena consapevolezza del datore di lavoro, la motofresa di cui quest’ultimo aveva la disponibilità, ancorché il mezzo risultasse privo di un fondamentale sistema di sicurezza, essendo stato disattivato il dispositivo che impediva di scendere dal posto di guida a motore avviato;
c) la disattivazione del dispositivo di sicurezza, constatata subito dopo il verificarsi del sinistro, non era ascrivibile a un’iniziativa assunta poco prima dal lavoratore, non essendosi rinvenuti in loco gli attrezzi necessari a compiere l’operazione e presentandosi sporchi di terriccio i cd. “filetti di raccordo”, ma andava ricondotta, piuttosto, a un’azione pregressa del datore di lavoro, che, come concordemente riferito da più informatori, utilizzava d’ordinario il mezzo meccanico;
d) l’evento si era verificato a causa dell’improvvisa ripartenza delle lame della macchina agricola, nel mentre il lavoratore, senza averne prima spento il motore, era intento a rimuovere del fil di ferro attorcigliatosi negli ingranaggi.
Concludevano, pertanto, i giudici del merito – con pronunzie che si integrano vicendevolmente – che, alla stregua delle evidenziate emergenze, dovevano ritenersi sussistenti, sul piano materiale, il nesso di causalità tra la condotta, imprudente ed inosservante delle specifiche disposizioni antinfortunistiche, tenuta dal datore di lavoro e l’evento e, sul piano psicologico, la prevedibilità e la concreta evitabilità dell’evento stesso, attraverso l’adozione di un’esigibile condotta alternativa lecita.
Conseguentemente, veniva esclusa l’ascrivibilità dell’evento ad un’iniziativa anomala del lavoratore, caratterizzata dallo svolgimento di attività diverse da quelle d’ordinario svolte e alla quale riconoscere valenza di causa sopravvenuta, idonea, di per sé sola, a provocare il sinistro.
Si osservava infatti, nelle pronunzie di merito, che militavano in senso contrario sia la circostanza che il prestatore d’opera, al momento dell’incidente, era intento a svolgere mansioni specificamente delegategli dal datore di lavoro, necessitando il fondo di una tempestiva fresatura in vista della piantumazione delle pianti ne di ortaggi, sia l’ulteriore circostanza che il primo ebbe a dedicarsi, come sua occupazione iniziale, all’attività durante il cui svolgimento si verificò il sinistro, sia la dimestichezza da lui palesata nell’avviamento del mezzo agricolo, di certo indicativa di una consuetudine nell’effettuazione dell’operazione.
Fonte: Olympus.uniurb