Cassazione Penale: Macchina priva di sistema di sicurezza. Responsabilità del datore di lavoro e responsabilità amministrativa dell’impresa

Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, n. 28557 dell’8 luglio 2016 – Macchina laminatrice priva di qualsiasi sistema di sicurezza. Responsabilità del datore di lavoro e responsabilità amministrativa dell’impresa

La Suprema Corte in questa sentenza ha evidenziato che non può considerarsi “atto abnorme” «il compimento da parte del lavoratore di un’operazione che, pure inutile e imprudente, non sia però eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo (cfr. Sez. 4 n. 7955 del 10/10/2013 Ud. (dep. 19/02/2014), Rv. 259313).
L’abnormità del comportamento del lavoratore, dunque, può apprezzarsi solo in presenza della imprevedibilità della sua condotta e, quindi, della sua ingovernabilità da parte di chi riveste una posizione di garanzia. Sul punto, si è peraltro efficacemente sottolineato che tale imprevedibilità non può mai essere ravvisata in una condotta che, per quanto imperita, imprudente o negligente, rientri comunque nelle mansioni assegnate, poiché la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia costituisce evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro. Il che, lungi dall’avallare forme di automatismo che svuotano di reale incidenza la categoria del “comportamento abnorme”, serve piuttosto ad evidenziare la necessità che siano portate alla luce circostanze peculiari – interne o esterne al processo di lavoro – che connotano la condotta dell’infortunato in modo che essa si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso (cfr. in motivazione Sez. 4 n. 7955/2013 richiamata). Tale comportamento “…è “interruttivo” (per restare al lessico tradizionale) non perché “eccezionale” ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare”.»

Quanto alla responsabilità amministrativa dell’impresa, la Corte di Cassazione si è così espressa: «la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli” (cfr. Sez. U 38343/2014 Thyssen Krupp, Rv. 261113), incombendo, tuttavia, sull’ente l’onere – con effetti liberatori – di dimostrare l’idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. Sez. U. n. 38343/2014, Thyssen Krupp, Rv. 261112).
Onere che non può certamente considerarsi assolto attraverso la sola circostanza dell’esistenza di tale modello, non avendo la parte chiarito se esso contemplasse l’adozione delle misure di sicurezza mancanti.»

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