Cassazione Penale: modifica della struttura di protezione del macchinario e responsabilità del datore di lavoro quale gestore del rischio

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2021, n. 11713 – Infortunio con la macchina filettatrice: modifica della struttura di protezione del macchinario e responsabilità del datore di lavoro quale gestore del rischio

In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che “nell’ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante” è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell’ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale”.

Nel caso di specie “l’infortunio era stata conseguenza di una modifica della struttura di protezione del macchinario – cui era collegato un sistema autobloccante – avente dimensioni diverse rispetto a quelle previste dalla ditta produttrice. Infatti, tale struttura (gabbia) era più alta del dovuto, consentendo così all’operatore di infilare la mano nella zona pericolosa in cui era presente il meccanismo di chiusura del gancio, collocato nella sequenza terminale dell’operazione. Se ne è logicamente desunto come l’evento verificatosi abbia determinato la concretizzazione del rischio oggetto della norma precauzionale, posto che la collocazione più alta della gabbia di protezione aveva determinato la possibilità di inserimento della mano dell’operatore. E’ stata ritenuta inconferente la circostanza, evidenziata dalla difesa del ricorrente, che il libretto d’uso (neppure reperito presso l’impresa) prescrivesse di non inserire le mani oltre il presidio di sicurezza, trattandosi appunto della enunciazione del rischio a tutela del quale la misura tecnico-strutturale della macchina era collocata nella sua originaria veste. Ed è stato evidenziato come il meccanismo di riparo fosse interbloccato, sicché, nel momento in cui esso subiva contatto o spostamento (per interferenza della mano o del braccio dell’operatore) si determinava il blocco della macchina, mentre il maggior spazio di manovra conseguente al posizionamento più alto della griglia aveva consentito l’introduzione della mano dell’operatore senza alcun arresto emergenziale, come contestato nell’addebito”.

La Corte di Cassazione ha anche evidenziato che costituisce “preciso onere del datore di lavoro, nella sua posizione di garante, di sottoporre ad accurata verifica le misure di protezione dei macchinari utilizzati in azienda, assicurandosi che le stesse siano conformi ai manuali d’uso del produttore, specie nei casi, come quello in esame, in cui tali misure siano predisposte proprio al fine di prevenire il rischio successivamente concretizzatosi”.

Fonte: Olympus.uniurb

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