Cassazione Penale: modifiche imprudenti al cantiere e conseguente caduta dal ponteggio dell’imbarcazione privo di tavola fermapiede

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2022, n. 11030 – Caduta dal ponteggio dell’imbarcazione privo di tavola fermapiede e di un corrente del parapetto. Responsabile il datore che non impedisce, anche attraverso un preposto, modifiche imprudenti al cantiere.

La titolare dell’impresa individuale e datore di lavoro dell’infortunato cagionava l’infortunio del lavoratore che a causa di una caduta dovuta al fondo reso sdrucciolevole dalla pioggia e dalla concomitante assenza del corrente intermedio e del battitacco dalla “torretta” (costruita con componenti di ponteggio) realizzata per consentire l’accesso all’imbarcazione, cadeva al suolo e riportava un trauma cranico. La titolare nella qualità datore di lavoro non provvedeva affinché le opere provvisionali fossero allestite a regola d’arte e conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro; nello specifico non garantivano che il parapetto posto a circa quattro metri di altezza dal suolo, a protezione del lato maggiore del solaio di sommità della “torretta” di accesso all’imbarcazione fosse mantenuto in efficienza con il corrente intermedio e il battitacco mantenuti in posizione.

Il ponteggio era stato montato da una diversa ditta che lo aveva consegnato al personale del cantiere, che ne aveva verificato l’idoneità e la completezza: il ponteggio era stato montato secondo le regole, con tutte le tavole, il fermapiede e i parapetti completi. Il giudice, quindi, riteneva che gli stessi marinai avevano rimosso della motonave quelle parti del ponteggio, per poter accedere più facilmente all’interno di questa, convergendo le prove verso tale ricostruzione del fatto, e riteneva perciò responsabile dell’infortunio il datore di lavoro dell’infortunato, per avere omesso di assicurarsi che il ponteggio venisse mantenuto in perfetta efficienza, pur essendo prevedibile che i propri dipendenti lo usassero in modo improprio o addirittura lo modificassero per ragioni di praticità. Ella avrebbe dovuto, quindi, accertarsi che il ponteggio fosse conforme a tutte le prescrizioni di sicurezza, che venisse mantenuto tale e che il proprio personale lo utilizzasse in modo corretto e non pericoloso. La rimozione di parti del ponteggio da parte dei suoi dipendenti non poteva essere ritenuta una condotta abnorme, stante la ampia prevedibilità di un comportamento del lavoratore volto a semplificare il proprio lavoro, anche a scapito della sicurezza.
La Corte di appello ha ritenuto provato che l’infortunio era avvenuto perché il lavoratore era caduto da un ponteggio pericoloso in quanto privo, proprio nel punto di caduta, della tavola fermapiede e di un corrente del parapetto.
La titolare non aveva mai controllato le condizioni del ponteggio stesso né personalmente né tramite un responsabile di cantiere o un preposto. Al contrario, avrebbe dovuto verificare che il ponteggio fosse montato correttamente prima di consentirne l’utilizzo ai suoi dipendenti, che questi ultimi lo usassero in modo regolare e che non lo modificassero: tale omesso controllo comportava la violazione dell’art. 112 D.Lgs. n. 81 del 2008, norma che punisce il non corretto allestimento di detta opera provvisionale e la sua mancata conservazione in efficienza.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695). In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negli­genza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).
In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanina, Rv. 236991; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721).
Si è poi affermato, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, secondo un primo orientamento interpretativo circoscritta a condotte tenute in ambito del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidate e come tali imprevedibili da parte del garante – che può essere considerato imprudente e quindi abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte dei lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2008, dep. 2009, Musso, Rv. 275017).
Per concludere sul punto, partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Nel caso di specie si è valutato se la condotta tenuta dalla vittima e dagli altri dipendenti fosse o meno prevedibile per la titolare della società e si è esclusa l’abnormità del comportamento del dipendente e degli altri lavoratori, in quanto l’impropria modifica attuata non era radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro e non integrava un fatto assolutamente eccezionale.
A ciò va aggiunto che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l’insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l’imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante o imprudente del lavoratore (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 25502 del 19/04/2007, Scanu, Rv. 237007).
Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso (Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4, n. 47146 del 29/09/2005, Riccio, Rv. 233186; Sez. 4, n. 38850 del 23/06/2005, Minotti, Rv. 232420).
Incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro, in quanto il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv. 278608; Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960).
Nel caso in esame, emerge la responsabilità del datore di lavoro, in quanto non aveva vigilato e non aveva previsto la presenza sul posto di un preposto o, quantomeno, di un caposquadra, che impedisse modifiche imprudenti al cantiere destinate a compromettere la sicurezza dei lavoratori, come poi effettivamente è accaduto tramite lo smontaggio di alcuni pezzi del ponteggio.

Fonte: Olympus.uniurb

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