Cassazione Penale: responsabilità di un Sindaco per mancata formazione sul rischio biologico dei lavoratori

Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20740 – Mancata formazione sul rischio biologico dei lavoratori addetti al depuratore delle acque reflue: responsabilità di un Sindaco.

Il Tribunale ha correttamente ritenuto il Sindaco del Comune di Marineo datore di lavoro tenuto agli obblighi di formazione e informazione rimasti inadempiuti e ciò sulla scorta di due decisive considerazioni:

a) anche se il servizio di depurazione era stato affidato in gestione all’Unione dei Comuni <>, ente cui era stata affidata anche la formazione professionale dei lavoratori addetti, egli era in ogni caso tenuto a vigilare sulla effettiva formazione e informazione dei propri lavoratori dipendenti visto che con tale convenzione veniva trasferita la gestione del depuratore, non la qualità di datore di lavoro;

b) per lo stesso motivo non rileva l’incarico al settore dell’urbanistica di curare le incombenze connesse con l’attuazione delle norme in materia di salute dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

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