Cassazione Penale: se non c’è un preposto, l’obbligo di vigilanza permane in capo al datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2016, n. 47093 – Demolizione di un solaio e crollo: se non c’è un preposto, l’obbligo di vigilanza permane in capo al datore di lavoro

La Corte di Cassazione in questa sentenza ha ricordato che “il sistema prevenzionistico disegnato dal legislatore è ora imperniato su un modello collaborativo che ripartisce gli obblighi tra più soggetti (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016, Santini, Rv. 266073); ciononostante, sussiste in capo al datore di lavoro un potere-dovere generale di vigilanza permanente sul rispetto delle disposizioni antinfortunistiche impartite ai lavoratori (Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio, Rv. 266853; Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263200 che fonda tale dovere sull’art.2087 cod. civ.) che, ancorché non espressamente previsto, si ricava sia dall’art. 18 lett.f) che dall’art.19 d. lgs. 9 aprile 2008, n.81. Tali norme, in sintesi, prevedono l’obbligo del datore di lavoro di richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni antinfortunistiche e la funzione del preposto di vigilare sull’osservanza delle norme e delle direttive, oltre che sull’uso dei presidi di protezione, da parte dei lavoratori; con la conseguenza che, ove non vi sia un preposto, il predetto obbligo di vigilanza permane in capo al datore di lavoro.”

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