Cassazione Penale, sentenza n. 46820: gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del Rspp

Gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del RSPP. In ogni caso, anche in presenza di una delega, a carico del datore di lavoro permane sempre l’obbligo di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.

La sentenza n. 46820/14 della Cassazione penale sez. IV, depositata il 12 novembre 2014, ha affermato che “gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. In ogni caso, anche in presenza di una delega, a carico del datore di lavoro permane sempre l’obbligo di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.”
Un datore di lavoro, che era stato condannato in primo e secondo grado per un infortunio occorso a un lavoratore caduto da una scala, era ricorso in Cassazione la quale ha rigettato il ricorso affermando: “La difesa dell’imputato ritiene che responsabilità dell’infortunio vada ricondotta alla esclusiva colpa della stessa vittima, la quale, come lavoratore esperto, non doveva “scegliere” di espletare le proprie mansioni con modalità pericolose. Sul punto va ricordato come questa Corte ha più volte ribadito che, in materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute. Nel caso di specie, il S. ha patito l’infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro utilizzando mezzi ai lavoro messigli a disposizione dall’azienda.”
La Cassazione ha ritenuto colpevole il datore di lavoro anche di deficit formativo ed informativo, ha infatti affermato: “Va ricordato che l’art. 21 del d.lgs. 626 del 1994 (ora artt. 36 e 37 d.lgs. 81 del 2008), prevede che il datore di lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale e sulle le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate in azienda.
Inoltre, ai sensi dell’art. art. 22, deve garantire che il lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Tale formazione deve avvenire in occasione dell’assunzione e del trasferimento o cambiamento di mansioni. Nel caso che ci occupa il giudice di merito ha evidenziato come il S., assunto da due giorni, non avesse ricevuto alcuna informazione e formazione, adempimenti questi necessari e non superflui, tenuto conto che l’utilizzo della scala doveva essere effettuato in un contesto di cantiere pericoloso, per la presenza di terreno di appoggio sconnesso e scivoloso.”

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