Cassazione penale – Uso di una bombola di azoto secco e infortunio: mancanza di formazione

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 24 aprile 2015, n. 17163 – Uso di una bombola di azoto secco e infortunio: mancanza di formazione. L’aver fatto una “cavolata” non denota un comportamento abnorme tale da interrompere il nesso causale.

La Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 17163 del 24 aprile 2015 ha affermato che “la vittima si trovava ad operare in una situazione di completa ignoranza in ordine alle modalità di corretto funzionamento della bombola ed ai rischi connessi ad un suo uso improprio che, nella specie, si concretizzava nell’assenza della valvola di riduzione della pressione. In tale situazione non risulta di speciale importanza determinare se si fosse al primo giorno di lavoro o se il lavoratore avesse già in precedenza operato per conto del ricorrente. E’ invece decisivo che lo stesso datore di lavoro ha completamente omesso di fornire la doverosa formazione ed informazione che costituisce fondamentale dovere datoriale e adempimento di grande rilievo al fine di assicurare la sicurezza delle lavorazioni, inducendo la conoscenza delle esatte procedure e dei rischi connessi alla loro violazione.”
Inoltre “la contingenza nella quale si è verificato l’incidente era propria, tipica della lavorazione in corso sicché il comportamento del lavoratore non può essere ritenuto esorbitante e tale da determinare l’interruzione del nesso causale.”

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