Cassazione Penale: Videoterminali e Sorveglianza Sanitaria

Con la Sentenza del 15 luglio 2014 n. 30919, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulle responsabilità di un datore di lavoro per non aver sottoposto alcuni lavoratori videoterminalisti alla visita medica preventiva in violazione già del D.Lgs.81/08

Il Tribunale di Trani aveva condannato un datore di lavoro alla pena dell’ammenda sulla base della circostanza che, “come risultava dal verbale di prescrizioni, alcuni dipendenti della B., non erano stati sottoposti a visita medica preventiva (visita che era stata eseguita tardivamente in data 21.8.2009), ma che la condotta imposta dall’art. 41 riguardava solo i lavoratori dotati di attrezzature munite di videoterminali (circostanza che non risultava accertata).
Emergeva, però, che era stato nominato il medico competente per la gestione della sorveglianza sanitaria e per il mancato invio alla visita sanitaria si applicava l’art. 18, comma 1, lett. g), sanzionato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 55, comma 5, lett. e).”

Nell’annullare con rinvio al Tribunale di Trani la sentenza impugnata, la Cassazione sottolinea che “il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, come da atto lo stesso Tribunale, prevede che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente (comma 1), comprende a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (comma 2).

Secondo la Corte “il Tribunale, pur dando atto che la condotta imposta dall’art. 41 cit. è sanzionata dall’art. 178, in relazione all’art. 176 (“I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 con particolare riferimento a) ai rischi per la vista e per gli occhi, b) ai rischi per l’apparato scheletrico…”), solo per i lavoratori dotati di attrezzature munite di videoterminali, ha omesso ogni accertamento in proposito, limitandosi genericamente ad affermare che siffatta “circostanza fattuale non trova riscontro nell’istruttoria svolta”.
Non ha, infatti, indicato quali fossero le mansioni svolte dai lavoratori (indicati nel verbale di prescrizione) e da quali elementi abbia tratto il convincimento che essi non facessero uso di quelle attrezzature.

E “per di più ha ritenuto di superare tale omesso accertamento, assumendo che, comunque, trovava applicazione il disposto del D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lett. g).
Tale norma fa obbligo al datore di lavoro di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”.
Non tiene conto, però, il Tribunale che la sorveglianza sanitaria, cui fa riferimento la predetta norma, è quella di cui all’art. 41 comma 2 lett. b) che prevede “la visita medica periodica”.
Nè tiene conto che la contestazione, in ordine alla quale è stata emessa la pronuncia di condanna, non riguardava le visite mediche periodiche previste dal programma di sorveglianza sanitaria, ma esclusivamente la mancata sottoposizione a visita medica preventiva.”

Dunque secondo la Cassazione “la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame, che consenta di accertare compiutamente, secondo i principi in precedenza enunciati, se per i lavorati indicati nel verbale di prescrizioni era prevista la sottoposizione a visita medica preventiva.”

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