La Cassazione penale, con sentenza 07 giugno 2011, n. 22541, rigetta il ricorso del datore di lavoro condannato in primo e secondo grado.
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La Suprema Corte afferma che, con argomentazioni del tutto condivisibili e strettamente ancorate ad una congrua e perspicua valutazione delle risultanze istruttorie, la Corte d’appello di Trieste ha legittimamente ritenuto, sulla base del dato certo costituito dalla localizzazione delle ustioni riportate dalla parte offesa, in special modo nelle parti anteriori del busto, degli arti superiori e dell’addome nonché alle natiche ed al volto, come attestato nel certificato stilato dal medico del pronto soccorso, che comunque il cuoco si fosse procurato le ustioni cadendo a terra e che concausa determinante dell’infortunio fosse il fatto che il pavimento della cucina era, in quel momento, bagnato; ciò anche in base al dato di comune esperienza che una siffatta eventualità si possa verificare nella cucina di un ristorante, non foss’altro che per la produzione rilevante di vapor d’acqua.
Entrambi i giudici di merito con motivazione non contestabile, hanno giudicato inattendibili i testi a discarico.
Ovviamente il non aver dotato il cuoco di calzature antisdrucciolevoli, dotate di indubbia valenza antinfortunistica in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso, integra un’omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente dal datore di lavoro, il giorno del fatto.
Ove a tale precetto – dettato in generale, a tutela dell’incolumità del lavoratore dipendente – l’imputato avesse prestato osservanza, l’evento – pacificamente prevedibile ed evitabile attese le condizioni in cui la parte offesa era tenuta a svolgere le proprie mansioni – sarebbe stato scongiurato.
Pacifica quindi la sussistenza del nesso di causa, correttamente ribadita dai Giudici di merito.
Fonte Olympus.it