Tale misura consentirebbe di continuare ad esonerare detti soggetti passivi d alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al capitolo XI, capi da 2 a 6 della direttiva 2006/122/CE:
Con lettera dell11 gennaio 2010 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dallItalia. Con lettera 12 gennaio 2010 la Commissione ha comunicato allItalia di disporre di tutte le informazioni necessarie per lesame richiesta.
Con la presente Decisione la Commissione europea, in deroga allarticolo 285 della direttiva 2006/112/CE, lItalia è autorizzata ad esonerare dallIVA i soggetti passivi il cui volume daffari annuo non supera i 30 000 euro.
LItalia è autorizzata ad aumentare tale sogli al fine di mantenere il valore dellesenzione in termini reali.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011 fino allentrata in vigore di un direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume di affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di una esenzione dallIVA o fino al 31 dicembre 2013, se questa è anteriore.
(LG-FF)