Certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del SSN.

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha emanato la lettera circolare prot. 25/III/0001401 del 22 gennaio 2010, coni chiarimenti relativi al rilascio di certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del Servizio Sanitario Nazionale.

La nota ministeriale evidenzia che a rilasciare la certificazione di idoneità allo svolgimento di determinate attività deve essere un medico del servizio sanitario nazionale, ancorché operante in regime di convenzione, ovvero un medico competente.

Tale precisazione del Ministero si è resa necessario in quanto “Negli ultimi anni varie normative regionali in materia di semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie hanno previsto che le ASL della rispettiva regione non rilasciano più alcuni certificati sanitari quali ad esempio quello della idoneità fisica per l’assunzione di minori o il certificato per la conduzione di generatori di vapore.

“Il mancato rilascio di tali certificazioni pone dei dubbi interpretativi sui comportamenti che le Direzioni Provinciali devono adottare laddove le normative nazionali prevedono tali certificazioni.

“Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine a quanto indicato in oggetto unitamente a quanto richiamato nelle precedenti circolari sul medesimo argomento”.

(LG-FF)

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