Allo scopo di evitare qualsiasi errore di interpretazione della presente direttiva e facilitare lottenimento di una copertura assicurativa per targhe temporanee, la definizione del territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente deve fare riferimento al territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea.
Fermo restando il criterio generale della targa di immatricolazione che determina il territorio in cui il veicolo stazione abitualmente, occorre prevedere una regola speciale in caso di sinistro provocato da un veicolo privo di targa di immatricolazione o con una targa che non corrisponde o non corrisponde più al veicolo stesso. In questo caso, e al solo fine di liquidare il sinistro, il territorio in cui il veicolo stazione abitualmente dovrebbe essere considerato il territorio in cui si è verificato lincidente.
Partendo dalle considerazioni di cui sopra, la presente direttiva stabilisce che ogni Stato adotti tutte le misure appropriate affinché il contratto di assicurazione copra anche:
a) i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati;
b) i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso; in tal caso, i danni sono indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sullassicurazione obbligatori vigente nello Stato membro nel cui territorio stazione abitualmente.
Ogni Stato membro si astiene dalleffettuare il controllo dellassicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro.
Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dellassicurazione, a condizione che non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nellambito di u controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dellassicurazione.
Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari per garantirne lapplicazione.La sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione ogni modifica relativa alle disposizioni adottate.
(LG-FF)